Pensione privilegio prova causa servizio non basta coincidenza cronologica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 191 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, la mera coincidenza cronologica tra lo svolgimento del servizio e l’insorgenza della malattia non integra prova presuntiva, neppure semplice, della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, non essendo configurabili nella materia presunzioni legali o semplici. Il ricorrente che invochi il riconoscimento della causa di servizio deve allegare fatti specifici, eccezionali o eccedenti il normale servizio, idonei a operare come fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Il giudice non può supplire, neppure mediante consulenza tecnica d’ufficio, alla carenza non solo probatoria ma anche allegatoria del ricorrente. Le valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, recepite nel provvedimento di rigetto dell’Amministrazione, possono essere disattese solo con elementi medico-legali concreti e non con generiche affermazioni sull’incidenza dello stress.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e collocato a riposo per inidoneità fisica, ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di ipertensione arteriosa e gastrite cronica atrofica, già accertate dalla competente Commissione medica ospedaliera e ascritte alla tabella A ottava categoria. L’Amministrazione ha respinto la domanda conformandosi al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha escluso qualsiasi nesso causale o concausale tra le patologie e il servizio prestato.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio e la condanna dell’INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione del decimo previsto dall’art. 67, quarto comma, d.P.R. n. 1092/1973. Il Ministero dell’Interno ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza della domanda; l’INPS ha chiesto il rigetto e la declaratoria di prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione. Rileva che alla giurisdizione contabile è devoluta non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento privilegiato, richiamando sul punto Cass. Sez. Un. n. 1306/2017, n. 4245/2014 e n. 5467/2009.

Nel merito, il Collegio rileva che la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non è sufficiente a integrare una prova presuntiva della dipendenza della patologia dal servizio. Anche se l’infermità è insorta nel corso del rapporto, ciò non basta a fondare la prova della dipendenza, non essendovi nella materia presunzioni legali o semplici che lo consentano, come già affermato da quella Sezione.

Il ricorrente non fornisce elementi idonei a disattendere le valutazioni medico-legali espresse dal Comitato di Verifica, ma si limita a sostenere apoditticamente l’incompletezza del giudizio posto alla base del provvedimento impugnato. L’Organo tecnico ha evidenziato che l’ipertensione arteriosa è legata a fattori individuali spesso connessi ad abitudini di vita del soggetto e che la gastrite cronica atrofica si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una particolare labilità dell’equilibrio neurovegetativo. Il parere medico-legale prodotto dal ricorrente non introduce nuovi elementi sulle cause delle patologie, limitandosi a generiche affermazioni sull’incidenza dello stress.

La valutazione del Comitato, recepita nel provvedimento di rigetto, risulta inoltre confermata in sede giurisdizionale dalla sentenza del TAR Lombardia, non prodotta nel fascicolo. Gli asseriti disagi e gli encomi ricevuti, oltre a non soddisfare il riparto dell’onere probatorio, non costituiscono nemmeno idonea allegazione fattuale, non essendo qualificabili come fattori concausali efficienti e determinanti. Il ricorrente non ha allegato le specifiche ed eccezionali mansioni che avrebbero causato la patologia inabilitante, con la conseguenza che il CTU non potrebbe supplire a tale carenza.

Il ricorso è dunque rigettato. La condanna alle spese segue la regola della soccombenza, con liquidazione ai sensi dell’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall’art. 4, comma 42, della legge n. 183/2011, che prevede la riduzione del venti per cento del compenso spettante agli avvocati per le pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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