Contributi regionali oltre limite per funzioni non tariffate e squilibri gestionali (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 112 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I contributi in conto esercizio riconosciuti dalla Regione a valere sul fondo sanitario regionale per le funzioni “non tariffate” non possono superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato, calcolato sui ricavi derivanti dalle prestazioni sanitarie tariffate, ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992. Decorsa la fase emergenziale, tali contributi devono essere destinati esclusivamente al finanziamento delle attività per le quali non è possibile determinare una tariffa, senza poter sostenere indiscriminatamente i maggiori costi di esercizio. L’utilizzo di un fondo rischi ed oneri, al verificarsi dell’evento cui era destinato l’accantonamento, comporta la sola riduzione del fondo nello stato patrimoniale, con iscrizione dell’uscita monetaria in contropartita, e non può generare alcun ricavo nel conto economico. La Sezione regionale di controllo accerta le irregolarità contabili e le criticità gestionali e chiede all’ente e alla Regione i provvedimenti correttivi, riservandosi di verificarne l’idoneità nei successivi controlli.

Il Fatto

La vicenda riguarda la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, ente del servizio sanitario regionale sottoposto al controllo della Sezione regionale di controllo per la Toscana. Il Collegio sindacale ha trasmesso la relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005. Dall’istruttoria sono emerse criticità attinenti alla gestione economica e finanziaria e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, che coinvolgono anche la Regione per le funzioni istituzionali sul servizio sanitario regionale.

Il magistrato istruttore ha deferito la situazione alla valutazione collegiale della Sezione, convocata in adunanza pubblica. L’ente e la Regione sono stati invitati a partecipare e a presentare controdeduzioni. La Fondazione ha depositato una memoria con precisazioni sulle criticità contestate.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro del controllo sugli enti del servizio sanitario nazionale. L’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e l’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, attribuiscono alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Al di fuori delle ipotesi di squilibrio e mancata copertura, resta operante il criterio del controllo collaborativo previsto dall’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003.

Nel merito, la Corte accerta che l’equilibrio economico del 2023 è conseguito con il decisivo apporto dei contributi regionali per le funzioni “non tariffate”, passati da 17,95 milioni del 2021 a 30,97 milioni del 2023. Il rapporto tra tali contributi e il limite di remunerazione assegnato sale dal 20,50 per cento del 2021 al 33,15 per cento del 2023, superando la soglia del 30 per cento. La Sezione respinge la tesi dell’ente secondo cui i contributi rientrerebbero nel sistema di governo della spesa: decorsa l’emergenza, essi devono rispettare finalità e limiti di legge e non possono essere impiegati per sostenere i maggiori costi di esercizio.

La Corte rileva poi l’irregolare gestione dei fondi rischi ed oneri. Negli esercizi 2022 e 2023, a fronte degli utilizzi delle somme accantonate, sono stati registrati ricavi alla voce “Altri proventi diversi”. L’ente ha invocato l’art. 2423 cod. civ. e l’art. 29 del d.lgs. n. 118/2011. La Sezione replica che l’impiego di un fondo comporta la sola riduzione dello stesso nello stato patrimoniale, con iscrizione dell’uscita monetaria in contropartita e nessuna registrazione nel conto economico; il ricavo è ammesso solo in caso di rilascio della dotazione eccedente. Le scritture adottate alterano le risultanze del conto economico.

Quanto alla anticipazione di tesoreria, la Sezione accerta la persistente difficoltà di disporre della liquidità necessaria, con interessi passivi in crescita, e rileva lo scorretto utilizzo del sistema SIOPE, dove non sono tracciati i flussi di cassa dell’anticipazione. Sul piano dell’indebitamento, pur rispettato il limite del 15 per cento delle entrate proprie, si ribadisce la mancata verifica preventiva di sostenibilità del mutuo del 2020. La Corte accerta inoltre il mancato conseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, l’elevato ammontare dei costi per il personale, il saldo negativo dell’attività intramoenia e la ritardata adozione e approvazione dei bilanci. La Sezione chiede i provvedimenti correttivi, riservandosi di verificarne l’efficacia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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