Responsabilità erariale del RUP per incarichi esterni reiterati e immotivati (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 154 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di incarichi esterni da parte della pubblica amministrazione è subordinato alla sussistenza e all’esplicitazione, nel provvedimento, dei presupposti dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 11, legge n. 311/2004. La carenza di anche uno solo di tali requisiti integra illecito esercizio del potere amministrativo e produce danno erariale pari all’esborso sostenuto. Il responsabile unico del procedimento che sottoscriva le determine di affidamento, condividendo la scelta, risponde del danno a titolo di colpa grave quando la condotta si reiteri secondo il medesimo schema per un lungo periodo. Nella quantificazione si tiene conto dell’utilità comunque conseguita dall’ente e può essere esercitato il potere riduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il responsabile del settore e il responsabile unico del procedimento di un comune, chiedendone la condanna al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, di euro 242.552,40 per il danno asseritamente cagionato all’erario comunale.

Tra il 2015 e il 2020 l’ente aveva affidato a un medesimo professionista esterno incarichi ripetuti e continuativi di coordinamento della sicurezza, collaudo, progettazione, direzione dei lavori e, in prevalenza, di supporto al RUP. La Procura contestava la violazione delle regole di esternalizzazione dei servizi, per l’assenza di idonea motivazione sulle ragioni del ricorso all’esterno. La posizione del responsabile del settore è stata definita con rito abbreviato; è rimasta in discussione quella del geometra, dipendente di categoria C, firmatario delle determine in qualità di responsabile del procedimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto le eccezioni di nullità dell’atto di citazione. La segnalazione del sindaco integra una denuncia di danno specifica, con vicenda delineata e documentata; il richiamo a ulteriori profili di responsabilità è espressione di correttezza istituzionale. Quanto all’art. 60 c.g.c., al convenuto è stato regolarmente notificato l’invito a dedurre e nessuna audizione è stata disposta nei suoi confronti: le richieste istruttorie, rivolte al segretario comunale, sono state internamente girate al tecnico, ma la risposta è pervenuta a firma del segretario. Insussistente anche la violazione dell’art. 86, comma 2, c.g.c., perché la citazione indica condotta, nesso causale e danno.

È stata invece accolta l’eccezione di prescrizione parziale. Assumendo come riferimento la data del 10 febbraio 2023, il Collegio ha dichiarato prescritta l’azione per i pagamenti degli anni dal 2015 al 2017, per euro 74.099,75, rideterminando la richiesta in euro 168.452,65 e quindi in euro 84.226,32 a carico del convenuto.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo richiamando l’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 1, comma 11, legge n. 311/2004. I requisiti di legge devono sussistere ed essere esplicitati nel provvedimento; la loro assenza rende dannosa per l’erario la spesa conseguente. La Sezione ha richiamato il principio di autosufficienza dell’organizzazione degli enti e ha escluso che i deficit strutturali degli uffici possano giustificare il commodus discessus verso l’esterno.

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto provate le contestazioni: gli incarichi erano stati conferiti in modo sistematicamente reiterato al medesimo professionista, con motivazione stereotipata a partire dalla determina del 2016, senza valutazione comparativa di soluzioni alternative. Il convenuto, pur non titolare del potere di scelta dell’esterno, aveva piena conoscenza del settore e delle pratiche e, sottoscrivendo le determine, ne aveva condiviso la scelta; il suo ruolo va valutato in ragione delle competenze tecniche, non possedute dal responsabile del servizio. La reiterazione quinquennale secondo il medesimo schema integra pertanto la colpa grave.

Nella quantificazione, la Sezione ha tenuto conto dell’utilità comunque conseguita dall’ente, quantificata nel 60% del danno, pari a euro 50.535,79, e ha esercitato il potere riduttivo ex art. 52, comma 2, T.U. n. 1214/1934, in ragione della carenza di personale interno, riducendo ulteriormente il danno del 60%, pari a euro 20.214,32, con condanna definitiva a euro 13.476,21, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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