Accordi ex art. 15 l. n. 241/1990 tra amministrazioni come atti di programmazione comportanti spese, controllabili senza limiti di valore (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 9 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990, stipulato tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, non costituisce un contratto di appalto né un negozio di diritto privato, ma una convenzione di collaborazione tra soggetti pubblici, caratterizzata dall’assenza di corrispettivi economici e dalla natura istituzionale delle attività condivise. Detto accordo, ove presenti prevalente aspetto programmatorio, ai fini dell’assoggettamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti deve essere inquadrato nella categoria degli atti di programmazione comportanti spese di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), della legge n. 20/1994, e non in quella degli “altri contratti passivi” di cui alla lett. g) della medesima disposizione. Ne consegue che il provvedimento di approvazione è soggetto a controllo senza limiti di valore, restando irrilevante la verifica della soglia economica prevista per i contratti passivi.
Il Fatto
Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri adottava un decreto di approvazione di un accordo sottoscritto con la Regione Veneto, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, per l’attuazione di un progetto sperimentale di sistema regionale di allerta per droghe e nuove sostanze psicoattive. L’accordo, del valore complessivo di euro 207.500,00, era cofinanziato dal Dipartimento per euro 200.000,00 a titolo di rimborso spese rendicontate. Il provvedimento veniva trasmesso al competente Ufficio di controllo della Sezione centrale di legittimità per la sottoposizione al controllo preventivo ex art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994.
L’Ufficio di controllo, qualificato l’accordo come “altro contratto passivo”, sollevava dubbi in ordine alla concreta trattenibilità a controllo alla luce delle soglie di valore introdotte dalla novella di cui alla legge n. 1/2026, dubitando che il parametro dovesse essere individuato nelle soglie dei lavori piuttosto che in quelle di servizi e forniture. La questione veniva deferita al vaglio collegiale della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che gli accordi ex art. 15 della legge n. 241/1990 presentano connotazioni finalistiche e oggettive peculiari, che li distinguono sia dagli appalti pubblici sia dai contratti di diritto comune stipulati iure privatorum, sia dalle convenzioni integrative o sostitutive di moduli procedimentali ex art. 11 della stessa legge. Tali accordi realizzano una forma di partenariato pubblico-pubblico, caratterizzata da una reale condivisione di compiti e dalla assenza di corrispettivi economici, essendo le prestazioni ristorabili solo con il rimborso delle spese sostenute, come confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nn. 9965/2017 e 21770/2021 e del Consiglio di Stato.
Il Collegio evidenzia come la tesi dell’Ufficio di controllo, favorevole alla riconduzione alla lett. g) della norma, privilegi la natura convenzionale dell’atto, trascurandone il tratto caratterizzante costituito dalla finalità di mettere a fattor comune risorse e capacità operative per il conseguimento dell’interesse generale. Tale specificità rende più rispondente l’inquadramento nella categoria di chiusura degli atti di programmazione comportanti spese di cui alla lett. c), che opera senza limiti di valore e consente comunque le delibazioni contenutistiche necessarie per eventuali riqualificazioni.
Nella specie, l’accordo presenta prevalenza dell’aspetto programmatorio, configurando una forma di collaborazione istituzionale fondata sul principio della responsabilità condivisa nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Il provvedimento, pertanto, va trattenuto a controllo senza limiti di valore e, risultando indenne da vizi di legittimità, va ammesso al visto e alla conseguente registrazione. La questione del valore del contratto risulta quindi irrilevante, non essendovi luogo a pronuncia in proposito.
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Nota della Redazione
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