Pensione di reversibilità: la doppia annualità e l’onere di allegazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14450 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente in cassazione che deduca una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione. La produzione documentale non equivale all’allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo, sicché non sussiste alcun onere del giudice di esaminare documenti relativi a fatti non tempestivamente e compiutamente allegati. Non è possibile introdurre in sede di gravame una nuova causa petendi che, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, muti i fatti costitutivi del diritto fatto valere.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la c.d. doppia annualità del rateo di pensione di reversibilità già spettante alla coniuge defunta, prestazione prevista in favore del coniuge che cessi dal diritto per sopravvenuto matrimonio. Sia il primo giudice sia la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 17.05.2022, avevano dichiarato la decadenza dal diritto di conseguire iure hereditatis tale importo.

Avverso quella pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970. Secondo il ricorrente, la decadenza ivi prevista non sarebbe applicabile alla prestazione in esame, poiché la pensione percepita dalla coniuge defunta avrebbe avuto natura pubblica. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla art. 3, d.lgs. lgt. n. 39/1945, che, nel prevedere tra le cause di cessazione della pensione di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria il nuovo matrimonio del coniuge superstite, riconosce a quest’ultimo un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato. Il thema decidendum concerne dunque l’ambito applicativo della decadenza e la dedotta natura pubblica del trattamento.

Su questo punto il Collegio rileva un difetto di allegazione. Nulla è dato leggere nella sentenza impugnata circa la natura pubblica della pensione di reversibilità già percepita dalla dante causa, né è dato comprendere se tale circostanza — peraltro contestata dall’INPS nel controricorso, sul rilievo che non si tratterebbe di pensione erogata dallo Stato bensì dalla Cassa Pensioni Sanitari — sia stata compiutamente allegata fin dall’atto introduttivo del giudizio.

Non rileva, a tal fine, che nel fascicolo telematico della fase monitoria fosse stato allegato il certificato di pensione della de cuius. È consolidato il principio secondo cui la produzione documentale non equivale all’allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo: non sussiste per il giudice alcun onere di esame, e ancor meno di considerazione ai fini della decisione, di documenti relativi a fatti non oggetto di tempestiva e compiuta allegazione (Cass. nn. 13625 del 2019, 9646 del 2022 e 1084 del 2023).

La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui, quando una questione implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis (Cass. nn. 32804 del 2019 e 16239 del 2023). Né vale che la questione sia stata rappresentata nel ricorso in appello: non è possibile introdurre in sede di gravame una nuova causa petendi che, prospettando nuove circostanze o situazioni giuridiche, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione (Cass. n. 19186 del 2020).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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