Inammissibile il ricorso che non censura tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3857 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche censure avverso ciascuna delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, quando queste siano distinte ed autonome e ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. La parte che deduca la violazione o la falsa applicazione di un atto richiamato dalla sentenza impugnata è tenuta a indicarne puntualmente il contenuto, onde consentire alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza senza procedere a una nuova valutazione degli atti. Il giudizio di legittimità non può convertirsi in un ulteriore grado di merito attraverso la sollecitazione di una diversa lettura dei fatti storici.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di un’amministrazione statale, aveva partecipato a una procedura di riqualificazione indetta con bando del 28.11.2002 per il conseguimento di una posizione economica superiore. Collocatasi in posizione utile nella graduatoria approvata il 23.9.2005, era stata poi esclusa dalla progressione, poiché nel frattempo era cessato il rapporto di servizio per collocamento in quiescenza dal 1.11.2005.
La lavoratrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno asseritamente derivato dal ritardo nell’espletamento dei controlli sulle autocertificazioni, commisurato alle differenze retributive tra la posizione economica posseduta e quella superiore. Il Tribunale di Avellino ha respinto la domanda e la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva fondato il rigetto su due distinte ragioni. La prima attiene al termine per i controlli sulle autocertificazioni, scaduto il 22.10.2005, mentre la cessazione del rapporto è intervenuta il 1.11.2005, dopo soli sei giorni lavorativi. La seconda riguarda la stipula del contratto individuale di lavoro, condizione necessaria per l’inquadramento, per la quale non era previsto alcun termine perentorio: il ridotto lasso temporale non ne avrebbe consentito la conclusione.
La Corte rileva che il ricorso non censura la ratio decidendi fondata sulla scadenza del termine e sull’esiguità del tempo residuo. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, quando la decisione si regge su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso che non ne investa alcuna con specifiche doglianze è inammissibile, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Il motivo proposto, incentrato sulla natura dell’atto e sull’interpretazione del bando, non incide su tale ragione assorbente.
La Corte osserva inoltre che la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 del bando e il difetto di motivazione sulle relative disposizioni, senza però riportarlo integralmente né localizzarlo. L’onere di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati nelle censure è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 8950/2022, pur nell’affermata necessità di non intendere l’autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, anche alla luce dei principi della sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021.
Il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mira in realtà a una rivisitazione del fatto, sollecitando una diversa interpretazione del bando. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’escludere che il giudizio di cassazione possa trasformarsi in un non consentito terzo grado di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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