Assegno straordinario di sostegno al reddito è incentivo allesodo senza cumulo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14447 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte, in forma rateale o in unica soluzione, a titolo di assegno straordinario dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al d.m. n. 158/2000, hanno natura di incentivo all’esodo. Esse non costituiscono reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo di cui all’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995. L’assoggettamento dell’importo alla tassazione prevista per le indennità di fine rapporto, ai sensi dell’art. 17, T.U. n. 917/1986, conferma tale qualificazione. Ne deriva l’illegittimità della riduzione pro tanto della pensione di riversibilità operata per la contemporanea percezione dell’assegno.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto di dichiarare l’irripetibilità dell’indebito contestatole dall’INPS sulla pensione di riversibilità per gli anni 2010-2012. L’indebito derivava dalla contemporanea percezione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dal combinato disposto degli artt. 2, comma 26, l. n. 662/1996, 59, comma 3, l. n. 449/1997 e d.m. n. 158/2000.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Roma, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo computabili le somme tra i redditi la cui percezione riduce la pensione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria; l’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono stati esaminati congiuntamente per l’intima connessione delle censure. Il primo denunciava violazione dell’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 e dell’art. 17, comma 1, lett. a), T.U. n. 917/1986; il secondo il principio di affidamento; il terzo l’art. 13, l. n. 412/1991.

La Corte ha richiamato la propria interpretazione del d.m. n. 158/2000, che già aveva individuato “indici inequivocabili dell’intendimento di correlare alla cessazione del rapporto l’accesso alle specifiche prestazioni” (Cass. n. 20358 del 2010). L’assegno erogato dal Fondo di solidarietà presuppone la cessazione del rapporto e viene corrisposto previa rinuncia al preavviso e all’impugnazione del recesso (Cass. n. 4425 del 2012, 26926 del 2016, 9899 del 2020).

Il Collegio ha aggiunto che l’art. 5, d.m. n. 158/2000, prevedendo l’erogazione in forma rateale o in unica soluzione, evidenzia una prestazione unica, ancorché diversamente modulabile. Non rileva in contrario l’assoggettamento a contribuzione correlata, rimesso alla discrezionalità legislativa. La tassazione secondo il regime delle indennità di fine rapporto corrobora la qualificazione di incentivo all’esodo.

Avendo errato la Corte territoriale nel ritenere le somme computabili, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

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