Assegno sociale, irrilevante la rinuncia all’assegno di mantenimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23341 del 15.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale, disciplinato dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, ha come requisito socio-economico lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. Restano irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno. Lo stato di bisogno non deve essere anche incolpevole. L’intento elusivo assume rilievo solo se sia fornita la prova di condotte fraudolente di chi abbia artificiosamente simulato la propria situazione di bisogno per profittare della pubblica assistenza, con accertamento da compiersi nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto domanda per conseguire l’assegno sociale, ottenendone il rigetto in primo grado. La Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la decisione, rilevando che la ricorrente, in sede di separazione consensuale e di divorzio, aveva rinunciato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge.
Secondo la Corte territoriale, il cittadino coniugato in stato di bisogno economico sarebbe tenuto, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, a richiedere il sostegno del coniuge in adempimento degli obblighi derivanti dal vincolo coniugale. La rinuncia avrebbe rivelato un intento elusivo dei principi a sostegno dell’assegno sociale e una presunzione di possesso di redditi occulti. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un’unica questione di diritto e tratta congiuntamente i motivi. Il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, per avere la Corte d’appello condizionato il diritto all’assenza di redditi potenziali. Il secondo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di merito valorizzato una rinuncia risalente a quarant’anni addietro, senza considerare che la mancanza dell’assegno divorzile derivava da una pronuncia giudiziale di rigetto e non da una scelta della parte.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il requisito socio-economico consiste nello stato di bisogno effettivo, desunto dall’assenza o dall’insufficienza dei redditi percepiti. La norma non prevede che il soggetto si rivolga dapprima al nucleo familiare e in subordine all’INPS.
La Corte precisa, richiamando Cass. ord. n. 14513/2020 e Cass. sent. n. 24954/2021, che lo stato di bisogno non deve essere anche incolpevole. Il diritto all’assegno sociale spetta quindi anche a chi, pur avendo titolo a un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento o di alimenti, vi abbia rinunciato, poiché la condizione reddituale rileva nella sua mera oggettività. Fa salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente volte a simulare artificiosamente situazioni di bisogno.
L’intento elusivo, dunque, non si presume: deve essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione. Il principio è ribadito in Cass. ord. n. 21573/2023, Cass. ord. n. 22755/2024 e Cass. ord. n. 33513/2023, dove si ricorda che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere che l’intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario rispetto agli obbligati al mantenimento.
Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, perché si attenga ai principi esposti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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