Interessi sul rimborso IVA e richiesta di integrazione documentale (Cass. civ. Sez. V n. 31870 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, il termine di novanta giorni concesso all’amministrazione finanziaria per la valutazione dell’istanza non decorre, quanto agli interessi, per il periodo compreso tra la notifica della richiesta di documenti e la loro consegna, quando questo superi quindici giorni. La sospensione opera anche quando la richiesta intervenga dopo il decorso dei novanta giorni. La richiesta di documentazione non è sindacabile dal giudice di merito, salvo che risulti manifestamente pretestuosa o dilatoria. Grava sul contribuente provare gli elementi costitutivi del proprio credito, non sull’amministrazione ricercare tra le fatture emesse quelle idonee a giustificare il rimborso.
Il Fatto
Una società presenta istanza di rimborso del credito IVA relativo al secondo semestre 2021, poi ceduto a una banca. In data 17.08.2021 l’amministrazione finanziaria chiede la produzione di documenti, consegnati in data 01.09.2021. In data 15.11.2021 l’ufficio rileva che la documentazione ricevuta contiene solo fatture relative all’anno d’imposta 2020 e chiede un ulteriore campione di cinque fatture, consegnate nella stessa giornata. Il rimborso viene eseguito il 21.12.2021, ma gli interessi vengono conteggiati solo dal giorno successivo alla consegna delle cinque fatture.
Le ricorrenti impugnano il diniego del riconoscimento degli interessi per l’intero periodo. La CGT di primo grado accoglie il ricorso; la CGT di secondo grado, in riforma, accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo la documentazione consegnata oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e quindi legittima la mancata corresponsione degli interessi. Propongono ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dei rimborsi IVA, ricordando che l’art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 fissa in novanta giorni il termine concesso all’amministrazione per decidere e prevede che sulla somma rimborsata decorrano gli interessi del 2 per cento annuo, non computando il periodo tra la notifica della richiesta di documenti e la loro consegna, quando superi quindici giorni.
Il Collegio osserva che la decorrenza del termine non è scalfita da risposte del contribuente fornite entro un margine inferiore ai quindici giorni. Superato tale limite, la richiesta documentale sospende il termine ragionevole di novanta giorni, a prescindere dal momento in cui intervenga, e dunque tanto nei primi novanta giorni quanto successivamente.
Nel caso concreto, la richiesta del 17.08.2021, evasa in data 01.09.2021, si era collocata in un periodo inferiore ai quindici giorni e non avrebbe inciso sulla decorrenza; ma in data 15.11.2021 l’ufficio ha rilevato la mancanza delle fatture relative all’anno 2021, già richieste e non prodotte. L’istanza di rimborso non poteva quindi considerarsi evasa, con la conseguenza che la sospensione degli interessi era giustificata.
La Corte richiama il proprio orientamento (Cass., 07/04/2025, n. 9111), secondo cui la richiesta di documentazione non è sindacabile dal giudice di merito, salvo che non si riveli manifestamente pretestuosa o dilatoria, valutando il quadro fattuale complessivo e l’elevato ammontare del credito. Aggiunge che spetta al contribuente provare gli elementi costitutivi del credito, non all’amministrazione individuare le fatture rilevanti.
Quanto agli altri motivi, la Corte esclude il vizio di motivazione apparente, esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato essendo il motivo assorbito rispetto al decisum, e dichiara inammissibile la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non inquadrabile nella omessa valutazione di deduzioni difensive. Il ricorso è rigettato, con condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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