Medici specializzandi: borse di studio non adeguabili e copertura previdenziale esclusa (Cass. civ. Sez. III n. 3546 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per il trattamento economico dei medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni accademici anteriori al 2006-2007 resta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la direttiva n. 93/16 ha natura meramente compilativa e non introduce nuovi obblighi sulla misura dei compensi. L’importo delle borse di studio non è soggetto a incremento per la variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, essendo stato il relativo meccanismo bloccato dalle disposizioni legislative succedutesi dal 1992 al 2013. Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale non viola il principio di uguaglianza, rispondendo a scelta discrezionale del legislatore, né il diritto dell’Unione, che non ha imposto uno specifico regime previdenziale. L’attività degli specializzandi non è inquadrabile nel lavoro subordinato né in quello autonomo e non configura indebito arricchimento in favore delle università.

Il Fatto

Un gruppo di medici, diplomati presso le scuole di specializzazione fra gli anni accademici 1999/2000 e 2005/2006, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quattro Ministeri chiedendo la condanna al versamento dei contributi e il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito e quanto corrisposto agli specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007 a titolo di adeguata remunerazione.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 gennaio 2020, accolse l’appello solo in relazione alle spese processuali, disponendone la compensazione. I medici proposero quindi ricorso per cassazione articolando sette motivi, fissati per la trattazione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

I motivi, esaminati congiuntamente perché affetti dal medesimo vizio, sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme all’orientamento consolidato e l’esame dei motivi non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. Le direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, che prescrivevano un’adeguata remunerazione degli specializzandi, sono state attuate dal d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16 costituisce un testo meramente compilativo, privo di carattere innovativo sulla misura dei compensi, recepito dal d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile dall’anno accademico 2006-2007. Per gli anni anteriori è rimasta quindi operativa la sola disciplina del 1991, come affermato da Cass. n. 8503 del 2020 e da Cass. n. 23122 del 2023.

Quanto alla natura del rapporto, l’attività degli iscritti alle scuole di specializzazione non è inquadrabile né nel lavoro subordinato né in quello autonomo, ma integra una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, rispetto alla quale non sussiste una relazione sinallagmatica di scambio tra attività e remunerazione, essendo gli emolumenti destinati a sopperire alle esigenze materiali dell’impegno a tempo pieno (Cass. n. 18670 del 2017).

Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale non lede il principio di uguaglianza rispetto al trattamento della disciplina posteriore, rispondendo a scelta discrezionale del legislatore, né contrasta con la normativa comunitaria, che non avendo definito l’adeguata remunerazione non ha imposto uno specifico regime previdenziale (Cass. n. 11761 del 2022; n. 40473 del 2021).

La Corte consolida poi il principio sull’adeguamento triennale. Superando un precedente orientamento difforme, a partire da Cass. n. 4449 del 2018 si è affermato che l’importo delle borse di studio per gli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la legge n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, confermata dalla legge n. 289 del 2002, art. 36, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento ed escluso integralmente l’applicazione della disposizione. Il dato letterale riguarda entrambi gli aggiornamenti: la riparametrazione ai valori della contrattazione collettiva e l’indicizzazione. Il legislatore ha inteso congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse per evitare la riduzione progressiva del numero degli ammessi ai corsi. Quanto alla compatibilità costituzionale e con il diritto dell’Unione, la Corte ha già escluso dubbi di incostituzionalità e l’utilità di una remissione alla Corte di giustizia (Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). La domanda di arricchimento senza causa è infine esclusa, non configurandosi alcun indebito arricchimento in favore delle università (Cass. n. 40473 del 2021).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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