Irregolarità genetiche e preventivi falsi: danno erariale integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 52 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di preventivi falsi o non riconducibili a imprese in effettiva concorrenza, ai fini dell’accesso a un contributo comunitario, integra una irregolarità genetica che vizia l’intero procedimento di concessione dell’aiuto. Accertata la falsità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, l’operazione deve essere esclusa dal FEASR e si procede al recupero degli importi già versati, ai sensi dell’art. 30 Reg. UE n. 65/2011, con conseguente danno pari all’intero importo percepito. È invece esclusa l’illiceità, sotto il profilo oggettivo, della concessione delle proroghe in difetto delle appendici di polizza, quando l’estensione della garanzia è generata dal sistema SIAN solo dopo il placet dell’Autorità di Gestione. Nel processo contabile le intercettazioni dichiarate inutilizzabili in sede penale ex art. 270 cod. proc. pen. sono utilizzabili come argomenti di prova, con onere della parte di chiedere, se del caso, la trascrizione integrale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società cooperativa agricola, i suoi legali rappresentanti pro tempore, un amministratore in proprio e quattro funzionari dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di euro 802.419,81 in favore dell’AGEA. Il danno deriverebbe dalla percezione di finanziamenti comunitari a valere sul PSR Sicilia 2007/2013, ottenuti sulla base di preventivi falsi e privi di effettivo confronto concorrenziale, nonché da una serie di proroghe concesse in assenza delle prescritte appendici di polizza.

I convenuti hanno eccepito la sospensione necessaria del giudizio ex art. 106 c.g.c., l’inutilizzabilità delle intercettazioni dichiarate tali in sede penale, l’inammissibilità della riqualificazione per colpa grave proposta dal Pubblico Ministero solo in udienza e la parziale prescrizione dell’azione. Nel merito hanno sostenuto la legittimità dell’intera condotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la sospensione: la decisione penale non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile, poiché causa petendi e petitum del giudizio contabile sono autonomi rispetto a quelli del processo penale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e contabile, ribadisce che la pregiudizialità giuridica ricorre solo quando l’accertamento dell’altro giudizio è imposto con efficacia di giudicato.

Sul piano probatorio, la Corte ritiene utilizzabili in questa sede le intercettazioni inutilizzabili nel processo penale ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. Il divieto è confinato al procedimento penale e non opera nel giudizio amministrativo-contabile; dalle captazioni si possono trarre argomenti di prova, idonei a integrare le risultanze di altre prove. Se la correttezza dei brogliacci è contestata, la parte ha l’onere di chiedere la trascrizione integrale mediante consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte dichiara poi inammissibile la domanda di condanna per colpa grave formulata dal Pubblico Ministero per la prima volta all’udienza di discussione, qualificandola come mutatio libelli. La contestazione originaria era stata articolata a titolo di dolo e su di essa si erano concentrate le difese; l’introduzione del diverso titolo soggettivo porrebbe al giudice un tema d’indagine nuovo e precluderebbe il pieno esercizio del contraddittorio.

Nel merito, la domanda è accolta solo nei confronti della società e del suo amministratore. È documentalmente provata la falsità di alcuni preventivi e l’assenza di effettiva concorrenza tra le imprese. Tali irregolarità genetiche avrebbero impedito ab initio la concessione del finanziamento e, per l’art. 30 Reg. UE n. 65/2011, impongono l’esclusione dell’operazione dal FEASR e il recupero di quanto versato: il danno è dunque pari all’intero importo percepito.

È invece esclusa l’illiceità delle proroghe. Essa era prevista dal decreto dirigenziale n. 2658 del 6.8.2012, erano concesse dall’Autorità di Gestione e l’appendice di garanzia era generata dal sistema SIAN solo dopo l’ammissione, come previsto dalla circolare AGEA n. 31/2012; nessuna scopertura effettiva si era verificata. Assorbito ogni ulteriore profilo, la domanda è rigettata nei confronti dei quattro funzionari, con spese di lite a carico dell’Amministrazione di appartenenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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