Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 13 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, che elimini la ragione del contendere tra le parti, fa venir meno l’interesse ad agire e a contraddire e determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quale fattispecie di estinzione del processo. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza virtuale quando il provvedimento amministrativo satisfattivo sia intervenuto non solo in ritardo, ma dopo aver ingiustificatamente costretto il ricorrente a intraprendere la via giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia per ottenere il pagamento delle differenze sui ratei di pensione a far data dal 1.9.1999, in relazione all’inserimento dell’indennità pensionabile di € 290,04 per tredici mensilità, oltre accessori e con vittoria di spese e compensi.

Il Fondo si è costituito insistendo per la reiezione della domanda, ma nelle more ha riesaminato la posizione del ricorrente, procedendo alla riliquidazione del trattamento pensionistico con decreto n. 2481 del 6.6.2024. All’udienza di discussione il difensore ha dato atto della correttezza della riliquidazione e ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale. Il procuratore del Fondo ha auspicato la cessazione con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato che la riliquidazione è stata effettuata con decreto n. 2481 del 6.6.2024, come dedotto e documentato dal Fondo e attestato dallo stesso ricorrente. Ne discende il sopravvenuto difetto di interesse ad agire e, quindi, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La Corte ha ricostruito la figura processuale richiamando la definizione giurisprudenziale: essa costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi e si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Tale interesse va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese del convenuto, secondo il richiamato precedente Cass. n. 6676/2015.

Sul regime delle spese, il giudice ha accolto la richiesta del difensore e ha condannato il Fondo al pagamento in favore del ricorrente, applicando il principio della soccombenza virtuale. Il provvedimento di riliquidazione è stato assunto non solo in ritardo, ma anche dopo aver ingiustificatamente costretto il ricorrente a intraprendere la via giudiziale: proprio il comportamento processuale dell’amministrazione giustifica la condanna nonostante la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In considerazione della modesta entità delle questioni affrontate e della limitata durata del procedimento, le spese sono state liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Il dispositivo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il Fondo Pensioni Sicilia al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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