Rito abbreviato contabile e cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 43 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’art. 130 c.g.c. consente al convenuto di chiedere la definizione abbreviata del giudizio mediante il pagamento di una somma determinata dal Collegio con decreto. Il tempestivo e regolare versamento dell’importo così fissato integra le condizioni per la definizione alternativa del processo e ne determina la chiusura, con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il convenuto che accede al rito abbreviato è tuttavia soccombente sul piano sostanziale, perché la pretesa risarcitoria della Procura contabile risulta accolta e il risarcimento è già stato eseguito. Ne consegue che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Umbria conveniva in giudizio due medici per l’accertamento della responsabilità amministrativa da danno erariale, quantificato in complessivi € 43.268,80 e riferito a un sinistro occorso in un reparto di ortopedia di un presidio ospedaliero. All’origine della pretesa vi era un intervento chirurgico correttivo eseguito dal primo convenuto, con la partecipazione del secondo quale operatore. A fronte delle contestazioni della paziente, la struttura sanitaria aveva aperto il sinistro, incaricato una consulenza medico-legale interna e definito transattivamente la vicenda con il pagamento di € 42.000,00, oltre alle spettanze del legale.

Dopo la costituzione in mora dei professionisti, la Procura chiedeva la condanna del primo convenuto all’ottanta per cento del danno e del secondo al venti per cento. Il primo convenuto proponeva istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., per la definizione della causa mediante il pagamento di € 13.000,00, con parere favorevole della Procura. Il Collegio accoglieva l’istanza con decreto, fissando il termine per il versamento e l’onere di depositare la prova dell’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda gli effetti del pagamento eseguito dal convenuto che abbia chiesto la definizione agevolata del giudizio contabile. La Corte verifica anzitutto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 130 c.g.c., già accertate in sede di decreto di accoglimento dell’istanza, e il rispetto dei termini fissati.

Il Collegio constata, sulla base della documentazione depositata, l’avvenuto tempestivo e regolare versamento dell’importo determinato nel decreto. Il pagamento è provato dalla reversale di incasso rilasciata dall’Azienda sanitaria locale, che attesta l’accredito della somma stabilita. Da ciò discende la sussistenza delle condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.

La difesa del convenuto ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la Procura non si è opposta. Il Collegio aderisce a tale esito, dichiarando definito il giudizio di responsabilità. La pronuncia non è però equiparabile a un’accoglimento delle ragioni del convenuto sul merito della pretesa.

La Corte affronta espressamente il profilo della soccombenza. Ritiene che essa sussista in capo al convenuto, perché la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura contabile risulta sostanzialmente accolta e il risarcimento è stato già effettuato. Il pagamento della somma fissata nel decreto realizza, di fatto, la pretesa erariale nella misura determinata dal Collegio.

Da tale qualificazione discende la regolazione delle spese, che seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato. La pronuncia conferma così che l’accesso al rito abbreviato non sottrae il convenuto alle conseguenze economiche del giudizio, restando il criterio della soccombenza sostanziale il parametro per il governo delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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