Minimo garantito e avvicendamento dei concessionari: criterio misto e svincolo fideiussione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 18 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione per l’accertamento e la riscossione di tributi e canoni locali, la clausola di minimo garantito su base annua non è frazionabile in dodicesimi, poiché la prestazione di riscossione costituisce un’obbligazione complessiva annuale, non scindibile in prestazioni mensili. In caso di avvicendamento tra concessionari in corso d’anno, non disciplinato dalla lex specialis, il criterio di calcolo più rispondente ai principi generali è quello misto, che commisura la soglia di ciascun rapporto alla durata dallo stesso avuta nell’anno di riferimento. Ciascun concessionario risponde esclusivamente del proprio inadempimento, senza che su di esso possano riversarsi i minori incassi altrui. Accertato il raggiungimento del minimo complessivo, nessuna integrazione è dovuta e la fideiussione deve essere svincolata.

Il Fatto

Il Comune di Pescara aggiudicava nel 2015 il servizio di accertamento e riscossione di imposte, canoni e tributi locali a un RTI, con durata novennale. L’esecuzione iniziava in via anticipata il 2 novembre 2015. La clausola del capitolato poneva a carico del concessionario un minimo garantito annuo, elevato dall’offerta a euro 3.200.000. A garanzia, la capogruppo prestava fideiussione bancaria. Nel settembre 2016 il Comune autorizzava il recesso della capogruppo dal raggruppamento, affidando la commessa alla sola mandante.

Nel marzo 2019 il Comune intimava il pagamento di euro 299.913,74 a titolo di integrazione del minimo garantito per il bimestre novembre-dicembre 2015, oltre penale, minacciando l’escussione della garanzia. Le società convenivano il Comune dinanzi al Tribunale di Pescara, che con sentenza n. 125 del 25 gennaio 2023 declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Le ricorrenti riassumevano quindi il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale abruzzese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la domanda di illegittimità della clausola del minimo garantito, che le ricorrenti assumevano vessatoria e priva di controprestazione. La domanda è inammissibile: la sentenza del Tribunale di Pescara, dichiarando la giurisdizione contabile, ha affermato che la censura non investe l’esecuzione del rapporto ma la legittimità delle regole dell’azione amministrativa. Trattandosi di previsione della lex specialis immediatamente lesiva, andava impugnata dinanzi al giudice amministrativo nel termine decadenziale. Su tale domanda difetta quindi la stessa giurisdizione della Corte.

Sul merito, la Corte rileva che l’avvicendamento tra concessionari in corso d’anno non è disciplinato dal capitolato né da accordi preventivi. La clausola mira ad assicurare all’ente una soglia minima di entrate, addossando al concessionario il rischio dell’andamento della riscossione. In caso di successione di distinti concessionari, ciascuno risponde solo del proprio inadempimento, senza che su uno ricadano i minori incassi dell’altro.

Il Collegio esclude anzitutto ogni automatismo nella suddivisione in dodicesimi: la prestazione di riscossione è complessiva e annuale, non scindibile in quote mensili, come conferma il tenore dell’art. 10, ultimo periodo, del capitolato, che definisce il minimo su base annua. Neppure il criterio dell’anno contrattuale appare dirimente: la gestione del RTI è iniziata il 1° novembre 2015 e terminata il 15 settembre 2016, senza completare il periodo annuale.

La Corte individua allora nel criterio misto la soluzione più rispondente ai principi generali: la soglia di ciascun rapporto è commisurata alla durata dallo stesso avuta nell’anno. Il Comune poteva quindi fare affidamento su dieci dodicesimi del minimo del primo concessionario e su due dodicesimi del minimo del RTI, per un totale di euro 2.533.333,33. Poiché i versamenti complessivi dell’anno hanno raggiunto tale soglia, con eccedenza, nessuna integrazione è dovuta. La suddivisione per tipologie di entrata prevista per il primo rapporto non è estensibile al secondo, in applicazione del principio di non aggravamento della posizione del debitore.

Venuto meno il credito, la Corte dichiara la cessazione dell’efficacia della fideiussione, trattenuta dal Comune solo a garanzia della somma di cui è stata esclusa la debenza, con obbligo di svincolo. Respinge invece la domanda risarcitoria per il prolungato vincolo fideiussorio, per assenza di qualsiasi principio di prova sull’an e sul quantum del danno. Le ulteriori questioni restano assorbite e le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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