Controllo preventivo inammissibile se l’atto ha avuto completa esecuzione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 27 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità intestato alla Corte dei conti presuppone che l’atto non sia ancora stato posto in esecuzione. Ne deriva che un atto che abbia avuto completa esecuzione non può formare oggetto di controllo preventivo, non potendo la Sezione deliberare nel merito ed esercitare le relative funzioni. La cessazione dell’efficacia dell’atto rende in ogni caso il visto inutiliter datum, non sussistendo ragione d’essere di un procedimento preventivo svolto in una fase successiva all’esecuzione. Il principio opera anche quando la cessata esecuzione sia determinata da circostanze sopravvenute ed eteronome, estranee a una libera autodeterminazione della pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per la Campania, ha conferito un incarico di reggenza su posto temporaneamente disponibile di dirigente scolastico, con durata dal 23.10.2024 al 31.08.2025, in favore di un dirigente, trasmettendo il decreto ai fini del controllo preventivo di legittimità. La temporanea disponibilità era dipesa dall’attivazione di un distacco sindacale in favore del dirigente titolare.
Nelle more del procedimento, il conferimento è stato riesaminato per sopravvenienza: un decreto del commissario ad acta ha attribuito il medesimo istituto in titolarità ad altro dirigente, in esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo. L’Ufficio territoriale ha quindi emanato un provvedimento di revoca dell’incarico di reggenza con decorrenza dal 04.11.2024. Il Magistrato istruttore, rilevato il consolidamento della revoca, ha comunque deferito il provvedimento alla Sezione per la pronuncia collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta una questione preliminare: se il decreto trasmesso possa ancora essere sottoposto a controllo, una volta cessata l’esecuzione dell’incarico di reggenza. Il quadro fattuale e giuridico, infatti, risulta modificato in corso di procedimento, con consolidamento degli effetti della revoca.
La Corte ricorda che l’esecuzione del provvedimento, anche solo in corso, costituisce un limite all’ammissibilità ovvero alla procedibilità del controllo preventivo di legittimità. Nella specie la decorrenza temporale dell’incarico è completamente esaurita, compiendosi prima dello scadere dei termini legislativamente previsti per il controllo.
Assume rilievo il principio consolidato secondo cui «il controllo preventivo di legittimità deve necessariamente aver luogo prima che l’atto venga posto in esecuzione». Ne deriva che un atto con completa esecuzione non può formare oggetto di controllo preventivo, non potendo la Sezione deliberare nel merito. La Corte richiama sul punto la Sezione Centrale di controllo legittimità atti n. 16/2010 e, in senso conforme, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 240/2013/PREV e la Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 10/2020/PREV.
La Sezione osserva inoltre che la cessazione dell’efficacia dell’atto renderebbe in ogni caso il visto inutiliter datum, non sussistendo alcuna ragione d’essere di un procedimento preventivo svolto in una fase successiva all’esecuzione. Richiama, in tal senso, la propria precedente pronuncia n. 19/2019/PREV e quelle delle Sezioni regionali per la Calabria n. 9/2009 e per il Piemonte n. 114/2014 e n. 92/2015.
La difesa ministeriale aveva sostenuto che la cessazione anticipata dell’esecuzione, dipesa dall’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, non eliderebbe la possibilità di concludere il procedimento di controllo. La Corte non condivide tale tesi: la circostanza che la cessata esecuzione sia stata determinata da sopravvenienze eteronome non muta l’esito, poiché diversamente opinando il controllo preventivo si porrebbe in una temporalità comunque successiva all’esecuzione. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a deliberare.
Nota della Redazione
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