Revoca contributi regionali interrompe prescrizione ma danno erariale non provato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 64 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contabile da percezione indebita di contributi pubblici, il provvedimento di revoca del finanziamento, con cui la parte pubblica manifesta alla beneficiaria la volontà di recupero delle somme corrisposte, costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento, ancorché adottato per una sola delle ragioni di indebita percezione. Ogni indagine sull’occultamento doloso ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 20/1994 diviene superflua quando nel quinquennio decorrente dalla data dei pagamenti siano intervenuti atti interruttivi. Nel merito, il danno erariale non può desumersi dal mero mancato ritrovamento, in occasione dei sopralluoghi, di beni acquistati con il contributo: tale circostanza non prova di per sé la distrazione d’uso, potendo trovare giustificazione in ragioni manutentive o di temporanea dislocazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto la condanna di una società alberghiera e del suo legale rappresentante al pagamento, in solido, di una somma superiore agli ottocentomila euro, oltre rivalutazione e interessi, in favore della Regione Puglia. La pretesa riguarda un finanziamento a fondo perduto erogato sui fondi strutturali per l’ampliamento e l’ammodernamento di una struttura ricettiva.
Secondo l’accusa contabile, la beneficiaria avrebbe dichiarato l’avvio dei lavori in data successiva alla domanda di ammissione, mentre le opere sarebbero iniziate mesi prima, come emergerebbe dai formulari di trasporto rifiuti, dalla segnalazione certificata di inizio attività e da alcune dichiarazioni testimoniali. La Procura ha inoltre contestato la distrazione di beni acquistati con il contributo e la destinazione delle somme a lavori su immobili diversi da quello agevolato. I convenuti hanno eccepito la prescrizione e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione. Richiamata la giurisprudenza contabile secondo cui l’occultamento doloso rileva non sul piano soggettivo della condotta del debitore, ma su quello oggettivo della possibilità per l’amministrazione di conoscere il danno, la Corte rileva che ogni indagine sul punto è resa superflua dal riscontro di atti interruttivi intervenuti nel quinquennio.
Nel termine di cinque anni decorrente dal 19.12.2018, data dei pagamenti regionali, è intervenuto il provvedimento di revoca del 7.4.2022. Esso, secondo la Corte, manifesta in modo inequivoco la volontà della parte pubblica di recuperare le somme corrisposte. Non lo priva di tale valenza il preteso carattere parziale della revoca, poiché la restituzione è stata chiesta per l’intero importo del finanziamento pubblico.
Nel merito la domanda è infondata. Quanto all’avvio anticipato dei lavori, la Corte distingue la prima segnalazione certificata, presentata il 20.4.2015 e relativa a interventi di manutenzione ordinaria, dalla seconda, presentata il 4.6.2015 in variante, avente a oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia più ampio. I lavori riconducibili a quest’ultima segnalazione, presentata ai fini della partecipazione all’avviso pubblico, sono iniziati successivamente alla domanda, come attestato dalla relazione di verifica del soggetto intermedio. Le difformità documentali segnalate dalla Procura e le dichiarazioni testimoniali raccolte a distanza di anni non superano il giudizio di ragionevole verosimiglianza della prospettazione difensiva.
Quanto alla distrazione dei beni acquistati con il contributo, la Corte esclude che il mancato reperimento di parte della fornitura in occasione del sopralluogo valga, di per sé, a provare l’illecito. L’espressione contenuta nella clausola di revoca, di natura atecnica e generica, va interpretata restrittivamente, in ragione del carattere afflittivo della conseguenza. La violazione sarebbe certamente integrata solo laddove fosse provata la cessione a terzi della titolarità o del godimento dei beni, circostanza non dimostrata.
Infine, non è condivisibile la tesi della sovrafatturazione finalizzata a coprire costi di lavori su altra struttura riconducibile al medesimo rappresentante. Il raffronto tra i costi delle due strutture non ha valenza probatoria, non essendo documentata alcuna equivalenza dimensionale degli immobili. La domanda è quindi respinta per difetto di prova del danno erariale, con liquidazione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Nota della Redazione
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