Base di calcolo dell’indennità del presidente del consiglio comunale: rileva la fascia del sindaco come rideterminata dalla legge, non la fascia demografica regolamentare (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 128 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 583, legge n. 234/2021 ha rideterminato l’indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia, parametrandola al trattamento economico dei presidenti di regione e distinguendo la fascia fino a 100.000 abitanti. Il rinvio operato dal comma 585 al d.m. n. 119/2000 ha rilievo esclusivamente ai fini dell’individuazione delle percentuali da applicare, e non già per la base di calcolo delle indennità di vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale. Tale base è costituita dall’indennità del sindaco come incrementata dalla nuova disciplina, con la conseguenza che l’equiparazione tra indennità del presidente del consiglio comunale e quella degli assessori, prevista dall’art. 5, comma 3, d.m. n. 119/2000, opera avendo quale parametro l’indennità sindacale della fascia specificamente prevista per la tipologia di ente. L’eventuale applicazione della fascia demografica ordinaria, di natura regolamentare, integra una deroga alla disposizione di legge, in violazione del principio di gerarchia delle fonti.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Belluno, capoluogo di provincia con popolazione tra 30.001 e 50.000 abitanti, ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 in ordine alla corretta base di calcolo dell’indennità di funzione spettante al presidente del consiglio comunale. L’ente, dopo l’adeguamento disposto dall’art. 1, commi 583 e seguenti, legge n. 234/2021, ha rappresentato un contrasto interpretativo tra la nuova disciplina legislativa e le previsioni del d.m. n. 119/2000, in particolare per l’equiparazione con l’indennità degli assessori.
Il Comune ha chiesto, in particolare, se l’indennità del presidente del consiglio debba essere parametrata a quella degli assessori calcolata sull’indennità del sindaco di fascia c), prevista per i capoluoghi fino a 100.000 abitanti, oppure su quella di fascia e), riferita alla dimensione demografica dell’ente, con eventuale rimborso delle maggiori somme corrisposte.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo ha verificato preliminarmente l’ammissibilità della richiesta, ritenendo sussistente il presupposto soggettivo in capo al Sindaco pro tempore e precisando che la formulazione “di norma” di cui all’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, non preclude il rapporto diretto tra enti e Sezioni regionali di controllo, senza necessità del tramite del Consiglio delle autonomie locali. Ha, invece, dichiarato l’inammissibilità del quesito sub 2), poiché attinente alla concreta erogabilità dell’indennità, carente del requisito dell’astrattezza e generalità.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando che l’art. 1, comma 583, legge n. 234/2021 ha rideterminato l’indennità di funzione dei sindaci, differenziando, per i capoluoghi di provincia fino a 100.000 abitanti, una specifica fascia. Il comma 585 ha, poi, previsto l’adeguamento delle indennità di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali, con applicazione delle percentuali del d.m. n. 119/2000.
Secondo il tenore letterale della norma, la base di calcolo delle indennità degli amministratori diversi dal sindaco è l’indennità sindacale come rideterminata dalla nuova legge, mentre il rinvio al regolamento ministeriale opera solo per la determinazione delle percentuali. Ne consegue che, per i comuni capoluogo fino a 100.000 abitanti, l’indennità del sindaco parametro è quella di fascia c).
La tesi alternativa del Comune, volta all’applicazione della fascia demografica ordinaria (fascia e)), non è stata condivisa, perché privilegerebbe la norma regolamentare in deroga alla legge, in violazione del principio di gerarchia delle fonti. La Corte ha, quindi, reso il parere nel senso che l’indennità del presidente del consiglio comunale, per effetto dell’equiparazione con gli assessori, deve essere calcolata sull’indennità del sindaco di fascia c).
Nota della Redazione
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