Controllo rendiconti enti locali: irregolarità riassorbita e conclusione senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 270 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sui rendiconti degli enti locali esercitato ai sensi dell’art. 148-bis del Tuel e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, l’irregolarità di determinazione del risultato di amministrazione consistente in un disavanzo ordinario di gestione da finanziarsi ai sensi dell’art. 188 del Tuel non giustifica pronuncia di accertamento né segnalazione quando risulti integralmente riassorbita al termine dell’esercizio successivo. Il modello di controllo-monitoraggio impone di riferire la valutazione alle irregolarità ancora presenti al termine dell’ultima gestione esaminata e di richiedere interventi correttivi solo per queste. La conclusione senza rilievi non equivale a valutazione positiva dei profili non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e nei dati acquisiti in sede istruttoria.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 di un ente locale, come rappresentati nelle relazioni dell’organo di revisione, nei prospetti allegati e negli atti acquisiti tramite i sistemi applicativi Con.Te. e LimeFit. L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le relative componenti, la capacità di indebitamento, il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.

Dopo una richiesta istruttoria, l’ente ha fornito precisazioni con due note di risposta. Le osservazioni del magistrato istruttore, inviate all’ente con avviso della facoltà di dedurre entro il 21 novembre 2024, hanno rilevato un’irregolarità nel risultato di amministrazione 2020, per un saldo negativo effettivo. L’ente non ha trasmesso alcuna memoria di contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 148-bis del Tuel, che al comma 1 demanda alle Sezioni regionali di controllo l’esame dei rendiconti degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari.

Il comma 3 della stessa disposizione prevede l’adozione di specifiche pronunce di accertamento quando emergano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o violazione di norme volte a garantire la regolarità della gestione finanziaria; l’ente deve adottare i provvedimenti correttivi entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito. La Sezione ha richiamato i criteri della propria deliberazione n. 171/2014, confermati per i rendiconti 2020 e 2021 con gli adattamenti imposti dal d.lgs. n. 118/2011.

L’esame ha rilevato un’irregolarità afferente al risultato di amministrazione 2020, dovuta a un saldo negativo effettivo qualificabile come disavanzo ordinario di gestione. Tale disavanzo risulta però completamente riassorbito al termine della gestione 2021, a seguito dell’accertamento di una parte disponibile positiva. Il superamento del rilievo discende da questo dato, non da una rivalutazione della gestione 2020.

La Sezione ha chiarito che, per le caratteristiche del controllo-monitoraggio, il giudizio si fonda sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione analitica delle operazioni; tali aspetti possono formare oggetto di successive verifiche. Coerentemente, la segnalazione delle irregolarità si riferisce all’esercizio di riferimento, ma l’attivazione di interventi correttivi è richiesta solo per le irregolarità ancora presenti al termine del 2021.

Su queste basi la Sezione ha concluso l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 senza rilievi finali, disponendo la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione dell’ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali. Ha inoltre precisato che la conclusione senza rilievi non implica valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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