Estinzione del giudizio di conto per tardività della relazione istruttoria (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 137 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto giudiziale si estingue ex lege decorsi cinque anni dal deposito presso la segreteria della sezione, quando non sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore né elevate contestazioni da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione d’udienza. L’effetto estintivo ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, operando indipendentemente da una pronuncia formale. Il termine decorre dal perfezionamento del deposito, che, nell’ambito della disciplina transitoria anteriore al sistema SIRECO, si realizza con l’invio a mezzo posta elettronica certificata e non con il successivo inserimento nel sistema informatico. Il reiterato deposito del medesimo conto non assume valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio il conto giudiziale riferibile agli agenti contabili, economi succedutisi nella gestione del fondo economale di un centro di ateneo universitario nell’esercizio 2017. La relazione di irregolarità contestava plurimi profili: il difetto di sottoscrizione del conto, la mancata acquisizione dei provvedimenti di nomina, l’utilizzo del fondo oltre la dotazione assegnata mediante reintegri in corso d’esercizio, la mancanza di una specifica disciplina regolamentare e la genericità delle rendicontazioni.
Gli agenti contabili hanno eccepito in via preliminare il decorso del termine quinquennale, deducendo che il conto era stato trasmesso via PEC il 17 luglio 2018, mentre la relazione istruttoria risultava depositata solo il 3 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione di estinzione fondata sull’art. 150 c.g.c., secondo cui il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’art. 145, comma 4, c.g.c. o elevate contestazioni dagli organi legittimati con contestuale istanza di fissazione d’udienza.
La difesa degli agenti ha dimostrato, mediante ricevuta della comunicazione, che il conto era stato presentato per la prima volta in data 17 luglio 2018 tramite PEC. Il magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, aveva invece indicato come data di deposito il 3 dicembre 2019, giorno in cui la Segreteria aveva acquisito a sistema il conto cumulativo poi suddiviso in singoli conti. Il Collegio ha accertato che la relazione è stata sottoscritta e inserita a sistema il 3 dicembre 2024.
La Corte ha ritenuto applicabile la normativa richiamata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, a tutti i conti presentati dopo il 7 ottobre 2016. Alla data del deposito PEC non era ancora definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO, la cui disciplina tecnica è intervenuta con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022. Era pertanto consentito il deposito mediante PEC secondo la disciplina transitoria del decreto presidenziale n. 98/2015, che all’art. 5 individua il momento di perfezionamento della trasmissione telematica.
Secondo il Collegio, il deposito effettuato via PEC il 17 luglio 2018 avrebbe dovuto perfezionarsi al più tardi entro il 18 luglio 2018, con attribuzione del numero di protocollo. La presa in carico non si è tuttavia formalmente perfezionata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema. L’acquisizione a sistema è avvenuta solo il 3 dicembre 2019, all’esito del reinvio da parte dell’amministrazione. Solo in sede collegiale, nel contraddittorio tra le parti, è stato possibile accertare che il deposito era già avvenuto nel 2018.
Il Collegio ha quindi ritenuto che il successivo invio tramite SIRECO non possa assumere valenza interruttiva o novativa del termine, poiché l’interruzione è prevista in via tassativa nelle sole ipotesi contemplate dal legislatore. Ammettere il contrario equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione o interruzione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito. Irrilevanti, infine, la sospensione feriale e quella emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, con effetto ex lege e nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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