Controllo sui bilanci GSA: criticità di gestione e obbligo di misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 120 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle gestioni sanitarie accentrate regionali, esercitano un controllo di legalità e regolarità finalizzato all’adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati. La Gestione Sanitaria Accentrata non è autonomo soggetto di diritto, ma centro di responsabilità interno alla Regione, soggetto ai controlli ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012. Accertate criticità di gestione economico-finanziaria, la Sezione dispone che l’ente adotti provvedimenti idonei a rimuoverle, riservandosi di verificarne l’idoneità ed efficacia nei successivi controlli. Il rispetto dei tempi di pagamento e la realizzazione delle pretese creditorie risalenti costituiscono profili di regolarità sottoposti a scrutinio.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo ha esaminato le relazioni-questionario sui bilanci di esercizio 2021 e 2022 trasmesse dal Terzo certificatore della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione, quali documenti strumentali alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario. Le relazioni sono state acquisite nel febbraio 2023 e nel febbraio 2024. L’attività istruttoria si è svolta con richieste di precisazione e integrazioni documentali, con confronto dei dati contabili rispetto alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

La situazione emersa è stata sottoposta alla valutazione collegiale, convocata per la camera di consiglio. Il controllo ha riguardato bilanci preventivi, bilanci di esercizio, conto economico, rendiconto finanziario, gestione dei fondi Covid, bilancio consolidato del servizio sanitario regionale e indicatore di tempestività dei pagamenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 attribuisce alle Sezioni regionali verifiche sulla gestione finanziaria degli enti del servizio sanitario nazionale, in linea con l’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003. L’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012 integra la disciplina e, al comma 7, impone all’amministrazione di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità. La GSA, centro di responsabilità interno alla Regione, è destinataria delle linee guida della Sezione delle autonomie.

Dall’esame dei documenti emerge un utile d’esercizio positivo in entrambe le annualità, con incremento nel 2022, e un patrimonio netto in crescita. La Sezione rileva tuttavia profili di criticità: la mancata approvazione, per il 2021, della delibera di Giunta sul bilancio preventivo; l’assenza della relazione del collegio sindacale richiesta dall’art. 25 del d.lgs. n. 118 del 2011; un’incongruenza tra il valore del flusso di cassa indicato nella nota illustrativa e quello del piano dei flussi prospettici, attribuita a errore materiale; una difformità tra l’utile esposto nel questionario e quello in nota integrativa.

Sul piano patrimoniale, la Sezione osserva la significativa crescita dei crediti verso lo Stato e verso le aziende sanitarie, con una quota rilevante di crediti risalenti al 2016 e anni precedenti. Formula pertanto la raccomandazione a intraprendere ogni iniziativa utile alla verifica e alla realizzazione delle pretese creditorie. Rileva inoltre che il sistema informativo contabile specialistico è ancora in fase di implementazione.

Quanto all’erogazione del finanziamento sanitario regionale, la Regione ha rispettato il limite dell’art. 3, comma 7, del d.l. n. 35 del 2013, erogando integralmente le risorse. Residuano somme in GSA, per le quali la Sezione si riserva di verificare l’evoluzione in sede di successivo controllo. Sul bilancio consolidato si rileva un ritardo nell’approvazione rispetto al termine dell’art. 32 del d.lgs. n. 118 del 2011. Infine, sull’indicatore di tempestività dei pagamenti, la GSA ha superato i termini di legge nel 2022, con pagamenti oltre termine in misura rilevante; la Sezione sollecita adeguate misure correttive.

La Sezione accerta quindi la presenza di profili di criticità e dispone che la GSA adotti provvedimenti idonei a rimuoverli, riservandosi di verificarne l’idoneità ed efficacia nei controlli successivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *