Pensione di reversibilità all’orfano studente e attività lavorativa modesta (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 30 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla quota di pensione di reversibilità del figlio superstite infraventiseienne iscritto all’università non viene meno per il solo svolgimento di un’attività lavorativa di modesto rilievo e di esigua remunerazione. Alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 42/1999, l’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 va interpretato nel senso che la percezione di un piccolo reddito non fa perdere all’orfano la sua prevalente qualità di studente. L’accertamento va condotto in concreto, valutando complessivamente durata, modalità e organizzazione dell’attività lavorativa rispetto all’impegno universitario. I limiti reddituali fissati dall’INPS con la circolare n. 185/2015, in assenza di una previsione legislativa, non hanno efficacia vincolante in sede giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio superstite di una dipendente pubblica deceduta, ha percepito dall’INPS la pensione ai superstiti. L’ente previdenziale, riscontrato il superamento del limite di reddito da lavoro fissato nella propria circolare n. 185/2015, ha sospeso e poi revocato il beneficio, chiedendo la restituzione delle somme erogate negli anni di riferimento.
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di revoca davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto alla prestazione fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, la declaratoria di illegittimità della revoca e, in ogni caso, l’irripetibilità dell’indebito. Ha documentato il percorso universitario, culminato in due titoli di laurea con votazione elevata, e un’attività di lavoro part time svolta in parallelo agli studi. L’INPS si è costituito, eccependo il superamento del limite e l’assenza dei presupposti dell’irripetibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, che per il riconoscimento della quota di reversibilità ai figli superstiti infraventiseienni richiede la vivenza a carico del genitore deceduto e la mancanza di lavoro retribuito. La norma va letta secondo le coordinate ermeneutiche della Corte costituzionale n. 42/1999, che ha escluso come la titolarità di un reddito da lavoro tout court possa comportare l’irragionevole perdita del diritto per gli orfani dediti allo studio.
Il giudice delle leggi ha valorizzato la funzione previdenziale della prestazione, volta a garantire continuità nel sostentamento dei figli dopo la morte del genitore che provvedeva al loro mantenimento. Ha inoltre chiarito che l’attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione, valutata di volta in volta in concreto, non fa perdere all’orfano la sua prevalente qualifica di studente. La Corte richiama anche il criterio già espresso nella Corte costituzionale n. 145/1987, secondo cui l’individuazione dei limiti spetta all’interprete.
La Corte rileva che, a oltre venticinque anni dalla sentenza n. 42/1999, il legislatore non ha introdotto alcun limite reddituale con forza di legge. Pertanto i parametri elaborati dall’INPS nella circolare n. 185/2015, pur utili a garantire uniformità di erogazione tra gli uffici, non assumono efficacia vincolante in sede giudiziale. Il superamento del limite non è di per sé ostativo al riconoscimento del diritto.
La Corte procede quindi alla valutazione complessiva della fattispecie. Il ricorrente ha completato regolarmente il percorso di studi, ha svolto un’attività part time con orario ridotto, concordando le giornate in funzione degli impegni universitari, presso un luogo di lavoro vicino all’abitazione. La remunerazione percepita è risultata esigua, anche tenuto conto dell’andamento dell’inflazione e delle spese sostenute per le tasse universitarie. Da tali elementi la Corte desume che l’impegno universitario è rimasto prevalente e che il reddito ha comportato solo un lieve miglioramento della situazione economica.
Su queste basi la Corte accoglie il ricorso e riconosce il diritto del ricorrente a percepire la pensione ai superstiti fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, con ogni conseguente adempimento da parte dell’INPS. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della materia.
Nota della Redazione
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