Compensi commissioni locali paesaggio: rimessione alle Sezioni Riunite (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 168 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è soggettivamente ammissibile se sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e oggettivamente ammissibile se verte su questioni di carattere generale e astratto. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo non si estende alle questioni applicabili a fattispecie concrete, salvo i limitati casi previsti dall’art. 2 della legge n. 1/2026 per le questioni connesse all’attuazione del PNRR e del PNC. L’interpretazione dell’art. 183, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, in tema di partecipazione gratuita alle commissioni ivi previste e di invarianza finanziaria, presenta profili di rilevante incertezza con riguardo alla sua applicabilità alle commissioni locali per il paesaggio e alla possibilità di riconoscere compensi ai loro componenti esterni, rendendo necessario l’intervento nomofilattico delle Sezioni Riunite o della Sezione delle autonomie.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Napoli ha formulato istanza di parere alla Sezione regionale di controllo per la Campania, chiedendo di chiarire se il divieto di corresponsione di compensi per la partecipazione alle commissioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, sancito dall’art. 183, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, si applichi anche alle commissioni locali per il paesaggio (CLP). L’ente locale, che ha adottato un regolamento per il funzionamento della CLP, sostiene che la disposizione non sia applicabile a tali organi, in quanto le relative funzioni sono attribuite alla Regione, che le delega ai comuni, i cui componenti, ai sensi della normativa regionale campana, devono essere obbligatoriamente soggetti esterni all’amministrazione comunale. Il Comune ritiene, pertanto, di poter corrispondere un compenso ai componenti, nel rispetto del vincolo di invarianza finanziaria garantito dagli introiti dei diritti di istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva, riconoscendo la legittimazione del Sindaco, e oggettiva, inquadrando la questione nell’ambito dei vincoli finanziari alla composizione e al funzionamento delle CLP, ha escluso che la nuova funzione consultiva introdotta dall’art. 2 della legge n. 1/2026 possa estendersi a questioni diverse da quelle connesse all’attuazione del PNRR e del PNC.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che la delega della funzione autorizzatoria paesaggistica ai comuni è condizionata al possesso di specifici requisiti organizzativi e che la legislazione regionale campana impone che i componenti della CLP siano individuati all’esterno dell’ente delegato. In tale contesto, la Sezione ha rilevato un contrasto interpretativo sull’ambito applicativo dell’art. 183, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, il cui tenore letterale (“partecipazione alle commissioni previste dal presente codice”) sembrerebbe includere anche le CLP, richiamate dall’art. 148 del codice, ma la cui ratio, volta a presidiare l’obiettivo dell’invarianza finanziaria, potrebbe non escludere la corresponsione di compensi, purché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Corte ha, inoltre, valorizzato la prassi amministrativa, che in molti comuni riconosce compensi o gettoni di presenza ai componenti delle CLP, nonché i principi in materia di equo compenso delle prestazioni professionali di cui alla legge n. 49/2023, rilevando come l’assoluta gratuità dell’incarico potrebbe limitare la platea dei candidati e incidere sull’indipendenza e sull’imparzialità dei commissari. La Sezione ha, infine, richiamato diversi precedenti giurisprudenziali, tra cui la deliberazione della Sezione di controllo per la Basilicata n. 29/2016/PAR, che ha escluso ogni forma di remunerazione, ma ha anche evidenziato come la soluzione ivi prospettata, che di fatto non ammette il ricorso a componenti esterni al perimetro delle pubbliche amministrazioni, non abbia esposto i motivi per cui il principio di onnicomprensività della retribuzione escluda il diritto a percepire compensi da parte di dipendenti di altra amministrazione pubblica.
Alla luce della particolare rilevanza e della non univocità delle questioni interpretative, il Collegio ha disposto la sospensione della pronuncia di merito, rimettendo al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alle Sezioni Riunite o alla Sezione delle autonomie la risoluzione dei seguenti quesiti: se l’art. 183, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 si applichi anche alle commissioni locali per il paesaggio in caso di delega regionale e, in caso positivo, se tale disposizione consenta di prevedere la corresponsione di compensi per i membri esterni, purché non ne conseguano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Nota della Redazione
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