RIA triennio 1991-1993 ai militari: no alla riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 42 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 non è invocabile dal personale militare per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione delle maggiorazioni di retribuzione individuale di anzianità del triennio 1991-1993. Per i militari la RIA era disciplinata dall’art. 2 legge n. 231/1990, disposizione distinta da quella del comparto Ministeri e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il diritto alla maggiorazione va accertato prima sul piano retributivo, quale presupposto indefettibile del computo pensionistico, e il relativo credito è ormai prescritto.

Il Fatto

Alcuni militari dell’Esercito Italiano, in servizio negli anni 1991, 1992 e 1993 e successivamente collocati in quiescenza, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dei propri assegni pensionistici mediante l’inserimento nella base di calcolo delle maggiorazioni di retribuzione individuale di anzianità previste dall’art. 9, commi 4 e 5, d.P.R. n. 44/1990, con rimborso degli arretrati, rivalutazione e interessi.

La pretesa si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000. Gli istanti hanno impugnato i provvedimenti con cui l’amministrazione di appartenenza e l’INPS avevano respinto le rispettive istanze di ricalcolo. La questione arriva al giudice pensionistico perché si discute se il principio affermato dalla Consulta sia estensibile ai militari.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ricorda che il giudizio pensionistico, pur strutturato in forma impugnatoria, non ha ad oggetto la legittimità dell’atto, ma l’accertamento del diritto a pensione: il sindacato cade sul rapporto giuridico e non sul provvedimento. Ne discende che i vizi procedimentali, come la mancata indicazione dell’impugnabilità, rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del diritto.

Nel merito il ricorso è respinto. La Corte richiama il proprio orientamento uniforme, formatosi con le decisioni della medesima Sezione e delle Sezioni Sardegna e Calabria. Da esso si ricava che dalla pronuncia della Consulta non è estrapolabile un principio erga omnes invocabile da soggetti estranei al comparto Ministeri, quali gli appartenenti alle Forze Armate.

Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico. La maggiorazione a titolo di RIA deve essere prima riconosciuta sul piano retributivo dall’amministrazione di appartenenza o accertata in via definitiva dal giudice del lavoro; solo dopo questo presupposto indispensabile l’emolumento può transitare nella base pensionabile. Non è ammesso chiedere direttamente la riliquidazione della pensione facendo leva sull’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza di un titolo retributivo cristallizzato. Nel caso di specie il credito retributivo è ormai prescritto.

La Corte aggiunge un rilievo normativo autonomo. Per il periodo considerato la disciplina della RIA dei militari era contenuta nell’art. 2 legge n. 231/1990, rimasta in vigore fino all’abrogazione disposta dall’art. 2268 d.Lgs. n. 66/2010 e distinta dalla disciplina degli accordi di comparto. Non è quindi possibile alcuna interpretazione estensiva analogica dell’art. 9, commi 4 e 5, d.P.R. n. 44/1990. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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