Il giudicato sull’assenza di causa di servizio preclude la pensione privilegiata tabellare (Corte dei Conti Sez. II App. n. 113 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio, formatosi sull’accertamento dell’assenza del nesso causale tra l’infermità e il servizio prestato preclude ogni ulteriore domanda di pensione privilegiata tabellare. La riconducibilità della patologia a causa di servizio è il fatto costitutivo della pretesa pensionistica e la sua esclusione definitiva impedisce di riesaminare il diritto. Gli accertamenti compiuti in altri plessi giurisdizionali per riconoscere lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere o per fini diversi dal rapporto previdenziale non vincolano il giudice contabile, che ha cognizione esclusiva della materia pensionistica.
Il Fatto
Un ex militare volontario in ferma breve, congedato per riforma, chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tabellare per la patologia oncologica sofferta. La domanda amministrativa era stata respinta per assenza di causa di servizio e il successivo ricorso era stato rigettato con sentenza del giudice contabile territoriale, passata in giudicato.
In parallelo, l’interessato otteneva in sede amministrativa il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e in sede civile una percentuale di invalidità maggiore. Nuovamente adita per il trattamento pensionistico, la Sezione territoriale rigettava la domanda rilevando il giudicato esterno. L’ex militare proponeva appello, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 e la mancata considerazione dei riconoscimenti conseguiti innanzi ad altri giudici.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti osserva che la sentenza del giudice territoriale, confermata in appello e in sede di revocazione, aveva escluso con motivazione compiuta la sussistenza del nesso causale tra la patologia oncologica e il servizio prestato. Tale pronuncia è passata in giudicato e l’accertamento negativo della causa di servizio ha precluso ogni ulteriore valutazione del fatto costitutivo della pretesa pensionistica.
Quanto all’eccezione di inammissibilità del giudicato, la Corte precisa che esso è rilevabile d’ufficio. Gli appellati non avevano alcun onere di impugnazione incidentale, poiché la sentenza di primo grado non aveva rigettato l’eccezione ma si era limitata a decidere nel merito su presupposti diversi. Il giudicato esterno corrisponde a un interesse pubblico volto a evitare la formazione di pronunce contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem.
La Corte esclude poi che il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere, conseguito con sentenze del giudice amministrativo e civile, possa incidere sul giudizio pensionistico. Tali accertamenti riguardano benefici indennitari e presupposti diversi dal rapporto previdenziale, di cui ha cognizione esclusiva il giudice contabile. Anche le conclusioni del giudice amministrativo in materia di equo indennizzo non vincolano il giudice delle pensioni.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione. Le spese di lite sono integralmente compensate per la novità e la complessità della vicenda, ai sensi dell’art. 31 cod. giust. contabile e dell’art. 92 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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