Pensione di vecchiaia in deroga e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4413 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga all’innalzamento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, prevista dall’art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), opera esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti e degli invalidi in misura superiore all’80%, ferma restando l’applicazione delle modifiche dipendenti dall’incremento della speranza di vita. La salvezza del più favorevole regime assicurativo e contributivo precedente riguarda i soli requisiti di anzianità assicurativa e di contribuzione maturati entro il 31.12.1992, non anche il requisito anagrafico, che resta quello indicato tempo per tempo dalle leggi che espressamente lo disciplinano. La previsione dell’art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011 si riferisce ai lavoratori che, anteriormente al 4 dicembre 2011, avevano cessato l’attività nella prospettiva di maturare il diritto avvalendosi dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione. La rinuncia a uno o più motivi di ricorso è efficace anche senza sottoscrizione della parte o specifico mandato al difensore, essendo rimessa alla discrezionalità tecnica di quest’ultimo e sottratta alla disciplina dell’art. 390 cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto domanda giudiziale per conseguire la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 17.2.2014, invocando la deroga all’innalzamento dell’età anagrafica introdotta dalla riforma previdenziale del 2011. Era stata autorizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione con decorrenza dal 3.11.1979 e aveva maturato, al 31.12.1992, un’anzianità contributiva superiore a diciassette anni.

Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado con sentenza depositata il 21.6.2019, aveva rigettato la pretesa. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, rinunciando al secondo in sede di memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo processuale della rinuncia al secondo motivo, richiamando il principio secondo cui essa è efficace anche in mancanza di sottoscrizione della parte o di specifico mandato, implicando una valutazione tecnica rimessa alla discrezionalità del difensore e non comportando disposizione del diritto in contesa.

Nel merito, il motivo superstite denuncia la violazione dell’art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011, in relazione agli artt. 12 prel. cod. civ. e 38 Cost. La ricorrente sostiene che le disposizioni fatte salve dalla deroga concernessero anche il requisito anagrafico e non solo quelli assicurativo e contributivo.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 1, d.lgs. n. 503/1992 ha disposto una deroga all’innalzamento dell’età anagrafica esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti e degli invalidi in misura superiore all’80%, restando ferma l’applicazione delle modifiche dipendenti dall’incremento della speranza di vita. Ne consegue che, salva l’applicazione del più favorevole regime assicurativo e contributivo precedente per chi lo abbia conseguito entro il 31.12.1992, il requisito anagrafico resta quello indicato tempo per tempo dalle leggi che espressamente lo disciplinano (Cass. n. 30193 del 2024).

Pertanto, essendo la domanda presentata il 17.2.2014, quando il requisito anagrafico era stato elevato a 64 anni e 9 mesi per effetto dell’art. 24, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011 e del d.m. 6.12.2011, la ricorrente non poteva beneficiare del pensionamento, non avendo compiuto l’età richiesta.

La Corte esclude che la previsione dell’art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011 conduca a diverse conclusioni: la disposizione si riferisce ai lavoratori che, anteriormente al 4 dicembre 2011, avevano cessato l’attività nella prospettiva di maturare il diritto avvalendosi dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ai quali l’improvviso innalzamento dell’età avrebbe precluso tale possibilità (Cass. n. 31334 del 2022). Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per essersi delineato l’orientamento solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

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