Giudizio di rinvio chiuso e accertamento funzionale del requisito dimensionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12093 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, il giudice rescissorio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e al perimetro della pronuncia rescindente, e non può riesaminare le questioni ormai cristallizzate. Nei giudizi sul periodo di comporto del personale addetto agli autoservizi di linea, il requisito dimensionale previsto dall’art. 1 legge n. 1054/1960 non si accerta in modo meramente formale, ma richiede una verifica funzionale circa i dipendenti astrattamente necessari alle effettive esigenze dell’impresa. La relativa valutazione va compiuta con riferimento al momento del recesso, ma ciò non rende automaticamente applicabile la disciplina sopravvenuta, restando determinante il superamento o meno della soglia dimensionale nell’anno di riferimento.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società di autoservizi con qualifica di operatore di esercizio, impugna il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto di dodici mesi, ai sensi dell’art. 2110 c.c. e dell’art. 65 CCNL Autoferrotranvieri. La vicenda processuale giunge per la seconda volta in cassazione: dopo una prima pronuncia rescindente della Corte, la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 258/2024, rigetta nuovamente il ricorso del lavoratore.

Il lavoratore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza rescissoria, dolendosi del mancato rispetto del principio di diritto enunciato in sede di rinvio, dell’erronea individuazione del tempo di accertamento del requisito dimensionale e dell’illegittima istruttoria disposta d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere chiuso del giudizio di rinvio: esso non è rinnovazione del merito, ma prosecuzione della fase rescindente, in cui il giudice è chiamato a conformarsi al principio di diritto ex art. 384 c.p.c., secondo il consolidato orientamento delle Cass. S.U. n. 17332/2021 e delle successive n. 8039/2023, n. 21692/2023, n. 5588/2024. I profili deducibili nella fase rescissoria devono necessariamente riguardare l’aderenza della pronuncia al principio enunciato.

La Corte territoriale ha correttamente perimetrato l’oggetto del giudizio, distinguendo la questione dell’applicabilità della disciplina di cui al r.d. n. 148/1931 e all’Accordo Nazionale del 15.11.2005 — che prevede un comporto di diciotto mesi — rispetto al CCNL Autoferrotranvieri del 1976, che lo fissa a dodici mesi in relazione all’anzianità del lavoratore.

Il requisito dimensionale, osserva la Corte, non dipende dalla mera esistenza di un numero superiore a venticinque di unità lavorative, ma richiede un apprezzamento in concreto sulle effettive esigenze dell’impresa. Tale verifica funzionale è stata demandata al giudice del rinvio, che vi ha provveduto mediante richiesta al Ministero dei Trasporti e istruttoria testimoniale, pervenendo a escludere il superamento delle venticinque unità.

Quanto al tempo dell’accertamento, il Collegio precisa che la pronuncia rescindente aveva prescritto di verificare la disciplina applicabile al momento del licenziamento, ma non che l’Accordo del 2005 fosse automaticamente applicabile. L’elemento dirimente resta il superamento o meno dei venticinque dipendenti occorrenti per le normali esigenze degli autoservizi nell’anno 2005.

Il quarto motivo è dichiarato inammissibile, involgendo la selezione e la valutazione delle prove, riservate al giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2110 c.c.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 2110 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *