Sospensione giudiziale e interessi: sempre dovuti anche prima del comma 8-bis (Cass. civ. Sez. 5 n. 473 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di una cartella di pagamento emessa per la riscossione degli interessi maturati nel periodo di sospensione giudiziale della pretesa fiscale, l’applicabilità degli interessi discende dall’interpretazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, indipendentemente dalla novella del comma 8-bis introdotta dall’art. 9, comma 1, lettera r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha inciso solo sulla misura dell’interesse. La pretesa dell’Amministrazione finanziaria si fonda sul principio generale dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa agli interessi cd. da sospensione, maturati nel periodo in cui era stata sospesa giudizialmente l’esecutività di un’altra cartella, riferita al recupero frazionato delle maggiori imposte risultanti da un avviso di accertamento.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo l’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 di stretta interpretazione e limitato alla sospensione amministrativa, non estendibile alla sospensione disposta dal giudice tributario. La Commissione tributaria regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, aveva escluso che il nuovo comma 8-bis dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 potesse essere letto come norma di interpretazione autentica della disciplina previgente.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 1282 cod. civ. e la falsa applicazione dell’art. 47, comma 8-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che non potesse il tempo necessario a far valere il proprio diritto in giudizio andare a danno della parte che ha ragione, dovendo gli effetti della sentenza che definisce il giudizio di cognizione retroagire al momento della domanda.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio affermato nella sentenza n. 5692/2022 in un caso analogo, relativo ad epoca antecedente all’introduzione del comma 8-bis. Secondo tale orientamento, la pretesa di interessi da parte dell’Amministrazione finanziaria durante il periodo di sospensione giudiziale si fonda sul principio generale di cui all’art. 1282, primo comma, cod. civ., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, sicché la novella del 2015, incidendo esclusivamente sulla misura dell’interesse, non ha natura innovativa della disciplina previgente.
La Corte ha ribadito tale principio con la successiva sentenza n. 28018/2022, precisando che l’interesse è dovuto nella misura legale, e in quella del 4,5% solo a seguito dell’entrata in vigore del comma 8-bis dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All’accoglimento del motivo è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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