Controlli interni degli enti locali: non bastano il campionamento casuale e il referto ex art. 148 TUEL (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 121 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, il sistema dei controlli interni degli enti locali costituisce presidio essenziale della sana gestione finanziaria. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, ex art. 147-bis, comma 2, TUEL, non può fondarsi esclusivamente su un metodo di estrazione casuale semplice, dovendo la selezione garantire la significatività del campione e l’idoneità a intercettare le aree di maggiore rischio. Il referto sul controllo di gestione di cui agli artt. 198 e 198-bis TUEL è un adempimento autonomo e distinto dal referto sul funzionamento dei controlli interni previsto dall’art. 148 TUEL: la sua compilazione non può ritenersi assorbita da quest’ultimo, essendo il primo soggetto a uno specifico obbligo di trasmissione alla Corte dei conti. Il controllo di gestione deve essere strutturato come strumento di verifica dell’attuazione degli obiettivi mediante l’analisi di risorse impiegate e risultati conseguiti, con indicatori di economicità e analisi degli scostamenti, e non come mero documento ricognitivo. L’assenza di un quadro strutturato di rilevazione della qualità dei servizi rende il controllo solo parzialmente attuato.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha avviato un’istruttoria sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni dell’Amministrazione provinciale di Monza e della Brianza per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000. L’attività, svolta tramite l’esame dei questionari trasmessi dall’ente e delle successive integrazioni documentali fornite in sede di contraddittorio, ha riguardato i controlli di regolarità amministrativo-contabile, il controllo di gestione e il controllo sulla qualità dei servizi. Al termine degli accertamenti, il Magistrato istruttore ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione, che ha assunto la deliberazione in epigrafe nella Camera di consiglio del 26 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha innanzitutto verificato il metodo di selezione degli atti per il controllo successivo di regolarità amministrativa, riscontrando che l’ente utilizza esclusivamente il metodo di estrazione casuale semplice. Tale scelta non è stata ritenuta sufficiente: la giurisprudenza contabile richiede che le tecniche di campionamento siano idonee a intercettare le aree a maggiore rischio, poiché il solo elemento casuale non assicura l’effettiva funzionalità del controllo previsto dall’art. 147-bis, comma 2, del TUEL.
Il profilo più rilevante riguarda l’omessa trasmissione del referto del controllo di gestione per le annualità 2021 e 2022, e l’invio tardivo per il 2023, avvenuto solo dopo sollecito. L’ente aveva dichiarato di ritenere tale adempimento assorbito dalla compilazione del referto ex art. 148 TUEL. La Corte ha respinto questa interpretazione, sottolineando la diversità di finalità e di base normativa: il referto di gestione è l’esito della verifica su efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, con autonomo obbligo di invio ex art. 198-bis TUEL, mentre il referto di cui all’art. 148 TUEL riguarda il funzionamento complessivo del sistema dei controlli. La compilazione di quest’ultimo non può quindi essere sostitutiva del primo.
La Corte ha poi esaminato il contenuto del referto trasmesso per il 2023, giudicandolo inadeguato. Il documento è risultato prevalentemente descrittivo e ricognitivo, costruito su altre rendicontazioni (rendiconto della gestione, relazione sulla performance, referto sui controlli interni), senza una comparazione sistematica tra risorse impiegate, costi sostenuti e risultati conseguiti. La Sezione ha rilevato l’assenza di indicatori economico-gestionali e di analisi degli scostamenti, elementi che costituiscono il presupposto essenziale del controllo di gestione ex artt. 196 e 197 TUEL, cosicché il documento è configurato più come una relazione generale sull’andamento della gestione che come strumento di analisi decisionale.
Ulteriore criticità è stata individuata nella mancata elaborazione di indicatori di economicità e di analisi finanziaria all’interno del controllo di gestione. L’ente ha precisato che tali indicatori sono rilevati nei documenti di bilancio, come il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e che la mancata integrazione deriva dalla presenza di sistemi informatici non interoperabili. La Corte ha tuttavia osservato che la mera presenza di indicatori nei documenti di bilancio non è sufficiente, ove gli stessi non siano sistematicamente integrati nei processi di monitoraggio propri del controllo di gestione.
Da ultimo, in relazione al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione ha rilevato che l’attività, affidata a un soggetto esterno, nel 2023 ha riguardato solo due iniziative culturali tramite questionari di gradimento, senza un monitoraggio sistematico. Tale modalità, circoscritta a singole iniziative e non inserita in un quadro strutturato di rilevazione, non è idonea a garantire la verifica della qualità dei servizi come richiesto dall’art. 147 TUEL. La Corte ha pertanto concluso che il sistema dei controlli interni dell’ente non risulta ancora sufficientemente adeguato, invitando l’amministrazione ad assumere le iniziative correttive e a conformarsi agli obblighi comunicativi nei confronti della Corte stessa, con riserva di ulteriori verifiche.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.