Indebito pensionistico da sentenza riformata in appello e ripetibilità delle somme (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 17 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme liquidate dall’INPS in esecuzione di una sentenza del giudice pensionistico provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non integrano un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., ma costituiscono oggetto di restituzione quale naturale conseguenza del definitivo esito della vicenda processuale. L’obbligo restitutorio discende dall’effetto espansivo esterno della riforma previsto dall’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. e dagli effetti del giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ., che fanno venir meno l’efficacia dei provvedimenti di esecuzione spontanei o coattivi della sentenza di primo grado. Ne consegue che il percipiente non può invocare il proprio affidamento per sottrarsi al rimborso, attesa la provvisorietà della liquidazione fondata sulla pronuncia di primo grado.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato in quiescenza per invalidità assoluta e permanente, ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha disposto il recupero di un indebito di € 29.565,72 lordi (€ 21.859,35 netti), maturato nel periodo dal 28.10.2016 al 31.01.2023, con trattenute mensili sulla pensione. L’addebito derivava dal venir meno, in sede di appello, del diritto al ricalcolo della pensione con l’aliquota del 44% in quota retributiva, riconosciuto in primo grado.

Il ricorrente ha sostenuto che l’INPS, eseguendo la sentenza di primo grado, avrebbe commesso un errore di calcolo omettendo di computare la pensione privilegiata, e che tale errore avrebbe inciso sull’importo da restituire, riducendolo. Ha quindi chiesto l’accertamento della parziale illegittimità del recupero, con condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme trattenute oltre la misura dovuta.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene alla ripetibilità dell’indebito. Il ricorrente attribuiva parte del recupero a un errore dell’INPS commesso nell’esecuzione della sentenza di primo grado, invocando il proprio affidamento e la natura previdenziale dell’indebito.

Il Giudice richiama la sentenza n. 18/2017/QM delle Sezioni riunite, secondo cui non possono considerarsi indebite le somme liquidate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, poi riformata in appello. L’obbligo di restituzione non discende dall’art. 2033 c.c., ma dalla restituzione della situazione patrimoniale della parte definitivamente vittoriosa.

A supporto, la pronuncia richiama l’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., che riconosce l’effetto espansivo esterno della riforma, facendo venir meno l’efficacia dei provvedimenti di esecuzione della sentenza di primo grado, e l’art. 2909 cod. civ. sugli effetti del giudicato. Tanto basta a ritenere infondata la domanda: il recupero origina dall’esecuzione della sentenza di appello, relativo a quanto erogato in esecuzione di una pronuncia provvisoriamente esecutiva poi riformata.

Quanto al lamentato errore dell’INPS, il Giudice rileva che dalla documentazione versata in atti non si riscontrano gli errori dedotti. L’Istituto si è limitato, pur omettendo di computare la pensione privilegiata poi riconosciuta, a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, riliquidando la pensione in base all’aliquota del 44% riconosciuta dalla pronuncia.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate per l’esito della lite e per l’evoluzione giurisprudenziale in materia di ripetibilità dell’indebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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