Maternità senza accredito figurativo se coperta da contribuzione obbligatoria (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 151 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contribuzione figurativa per i periodi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, ex art. 25, co. 2, d.lgs. 151/2001, presuppone un vuoto contributivo e non può essere accreditata quando il periodo sia già coperto da contribuzione obbligatoria versata ad altra gestione previdenziale, ancorché la cassa professionale di appartenenza non erogasse all’epoca l’indennità di maternità. L’assenza di una tutela specifica per l’evento maternità non legittima l’integrazione di una copertura assicurativa già esistente e già valutata in sede di ricongiunzione, in applicazione del principio generale, espresso nell’art. 6 del d.P.R. 1092/1973, che vieta la duplicazione della valutazione assicurativa del medesimo periodo.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente della Regione Siciliana dal 1989, chiedeva alla Corte dei conti il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di astensione obbligatoria per maternità relativo alla nascita della figlia nel 1987, avvenuta prima dell’instaurazione del rapporto di impiego, e il conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza rilevando che nel periodo interessato la ricorrente risultava iscritta alla cassa professionale Inarcassa, con versamenti contributivi continuativi, poi ricongiunti ai sensi della legge n. 45/1990 e già valutati nella liquidazione della pensione.
La ricorrente contestava il diniego, deducendo che la tutela della maternità per le libere professioniste era stata introdotta solo con la legge n. 379/1990, successiva all’evento, e che la copertura Inarcassa garantiva esclusivamente i rischi di invalidità e vecchiaia, non anche l’evento maternità. Il Fondo Pensioni Sicilia resisteva, eccependo l’infondatezza della domanda per la presenza di copertura contributiva obbligatoria nel periodo e l’intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente inquadrato la natura della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, precisando che essa si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa all’accertamento dell’an e del quantum della pensione, senza necessità di statuizioni di annullamento degli atti amministrativi impugnati, che rilevano quali meri presupposti processuali.
Ricostruita la disciplina dell’art. 25, co. 2, d.lgs. 151/2001 e la sua interpretazione autentica ad opera dell’art. 2, co. 504, legge n. 244/2007, il giudice ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, osservando che la contribuzione figurativa è riconosciuta per i periodi in cui non è stata svolta attività lavorativa e non sono stati effettuati versamenti contributivi obbligatori. La finalità dell’istituto è, infatti, quella di coprire un vuoto contributivo della posizione assicurativa della lavoratrice.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la prospettazione del Fondo Pensioni Sicilia, poiché il periodo di maternità relativo alla nascita del 1987 risultava coperto da contribuzione obbligatoria versata all’Inarcassa, successivamente ricongiunta e già computata nella pensione in godimento. L’accredito figurativo è stato pertanto escluso, in applicazione del principio generale di cui all’art. 6 del d.P.R. 1092/1973, che vieta di valutare più di una volta un medesimo periodo ai fini di quiescenza.
Il giudice ha infine chiarito che l’istanza della ricorrente confonde due istituti diversi: la contribuzione figurativa ex art. 25, co. 2, d.lgs. 151/2001, volta a colmare un vuoto contributivo, e l’indennità di maternità introdotta per le libere professioniste dalla legge n. 379/1990, volta a compensare la probabile diminuzione del reddito. L’assenza all’epoca di una protezione specifica con percezione dell’indennità non può essere sanata mediante un’integrazione della copertura assicurativa già esistente, che determinerebbe un’inammissibile supervalutazione del periodo. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.