Perdite pregresse della consolidata non compensabili con la quota imponibile dei dividendi (Cass. civ. Sez. V n. 8751 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, le perdite pregresse della società consolidata sono utilizzabili esclusivamente per una volta e non possono essere compensate con la quota imponibile dei dividendi percepiti dalla medesima consolidata. Ove ciò avvenisse, la consolidante sarebbe portata a effettuare una rettifica di consolidamento escludendo il 100 per cento dei dividendi dalla tassazione, in luogo del 95 per cento, così impedendo la corretta tassazione del residuo 5 per cento. Ne deriva un doppio vantaggio fiscale non consentito alla consolidata né al consolidato, in forza del più generale principio antielusivo che caratterizza la disciplina del consolidato fiscale. L’applicazione delle rettifiche di consolidamento non può, in ogni caso, modificare la posizione fiscale delle singole partecipanti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificò a una società, aderente quale consolidata a un consolidato fiscale nazionale, e alla consolidante un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005. L’Ufficio contestava la legittimità di alcune rettifiche di consolidamento operate sui dividendi distribuiti da società controllate.
Gli importi dei dividendi avevano concorso a formare il reddito della consolidata solo nella misura del cinque per cento, ai sensi dell’art. 89, secondo comma, d.P.R. n. 917 del 1986. Il reddito complessivo imponibile della consolidata era stato però integralmente compensato da perdite pregresse, anteriori all’opzione per la tassazione di gruppo. La consolidante aveva poi indicato, tra le rettifiche di consolidamento, una variazione in diminuzione della quota imponibile dei dividendi. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale rigettò l’appello dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 118, secondo comma, e 122, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986. Secondo l’Ufficio, in materia di perdite pregresse della consolidata non si può prescindere dalla posizione individuale di quest’ultima.
La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando la propria giurisprudenza su controversie analoghe tra le stesse parti (Cass. n. 29344 e n. 29345 del 2022). Il principio è già stato chiarito con Cass. n. 8251 del 2022: le perdite pregresse possono essere utilizzate dalla consolidata una sola volta, per la compensazione con il reddito imponibile, ma non in relazione alla quota dei dividendi percepiti.
Le perdite maturate anteriormente alla tassazione di gruppo sono utilizzabili individualmente da ogni soggetto aderente, sia consolidante sia consolidata, ma non possono confluire all’interno del bilancio consolidato. Il reddito imponibile trasferito al regime del consolidato deve quindi essere computato al netto delle perdite fiscali rimaste nella disponibilità della società che le ha maturate.
Richiamando Cass. n. 4415 del 2020, la Corte precisa che le uniche perdite utilizzabili nel consolidato sono quelle maturate in costanza di regime; quelle anteriori all’opzione sono sottratte al regime di circolazione proprio del consolidamento. Le consolidate devono dapprima compensare le perdite anteriori con il proprio reddito, per poi trasferire il saldo, se positivo, alla consolidante.
Pertanto la quota di dividendi imponibile non poteva essere compensata con le perdite anteriori all’opzione. Solo così si evita la duplicazione dell’utilizzo delle medesime perdite: una prima volta su base individuale, una seconda su base aggregata sotto forma di rettifiche di consolidamento. La sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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