Perdite reti idriche PNRR: target conseguito ma squilibrio territoriale (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 28 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle misure del PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021, e dell’art. 3, comma 4, l. n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi fissati e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione. Il conseguimento formale di un target intermedio non esaurisce la valutazione di efficacia, ove il risultato si concentri su una porzione limitata del territorio nazionale e lasci scoperto il gap territoriale verso il target finale. In presenza di scostamenti strutturali rispetto ai cronoprogrammi, l’Amministrazione è tenuta a predisporre un monitoraggio rinforzato e a valutare l’attivazione dei poteri sostitutivi, ove gli strumenti ordinari si rivelino inidonei.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato lo stato di attuazione dell’investimento PNRR M2-C4-4.2, destinato alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Si tratta di una linea d’investimento inizialmente dotata di 900 milioni di euro e oggetto, in esito alla rimodulazione del PNRR approvata con Decisione ECOFIN dell’8 dicembre 2023, di uno scale up con risorse aggiuntive.

Il controllo fa seguito alla deliberazione del 7 febbraio 2024, n. 24/2024/G, riferita all’anno 2023, e ha ad oggetto la verifica del conseguimento del target intermedio M2C4-31 al 31 dicembre 2024, consistente nella distrettualizzazione di almeno 14.000 chilometri di rete idrica, e dello stato di avanzamento verso il target finale M2C4-32 al 31 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto l’evoluzione della misura. A seguito della rimodulazione, la dotazione finanziaria è stata incrementata di 1.024 milioni di euro, destinati agli interventi risultati ammessi ma non finanziati per carenza di fondi. Con successivi decreti direttoriali il numero complessivo degli interventi finanziati è salito a 101, per un importo di 1.889 milioni di euro. La milestone M2C4-30 è stata riformulata da “aggiudicazione degli appalti” a “pubblicazione dei decreti di ammissione con attribuzione dei finanziamenti”.

Quanto al monitoraggio, la Direzione generale competente ha svolto una ricognizione sui 33 interventi delle prime due finestre temporali: 24 non presentavano criticità, mentre per 9 sono emersi ritardi nel conseguimento del target intermedio, con conseguente attivazione di un monitoraggio rinforzato. La Sezione valorizza l’elaborazione di un format di Report e di una checklist di verifica, che hanno consentito di misurare l’avanzamento dei chilometri di rete distrettualizzata e di apprezzare la congruenza dei dati dichiarati con i sistemi GIS dei soggetti attuatori.

All’esito delle verifiche, l’Amministrazione ha individuato 15 interventi per la rendicontazione del target intermedio alla Commissione europea, che garantiscono una distrettualizzazione di 19.455,06 chilometri. La Sezione prende atto che il target risulta conseguito e superato, ma rileva un profilo critico di ordine sostanziale: il risultato si riferisce in via pressoché esclusiva ad interventi concentrati nelle aree del Centro-Nord.

Da qui la raccomandazione di adottare le iniziative più opportune per colmare l’evidente gap che interessa la realizzazione degli interventi nelle aree territoriali del Mezzogiorno, anche in vista del target finale del 31 marzo 2026. La Sezione prende atto dell’impossibilità di raggiungere l’obiettivo complessivo della misura con gli strumenti ordinari e prospetta la necessità di attivare i poteri sostitutivi, soprattutto nei territori meridionali, chiedendo di conoscere le difficoltà oggettive che ne giustificano l’attivazione.

La Sezione segnala inoltre l’incongruenza tra taluni step procedurali del cruscotto ReGiS e il reale schema procedurale adottato dall’Amministrazione, invitando agli opportuni adempimenti. Le amministrazioni interessate dovranno comunicare alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. n. 20/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *