Conto giudiziale compilato d’ufficio e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 115 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto giudiziale degli agenti contabili non si esaurisce nell’accertamento della regolarità formale, ma presuppone la determinazione dell’effettivo carico. Quando il supplemento istruttorio acclara l’impossibilità di accertare il carico e risulta comunque eseguito l’invito all’agente contabile a riconoscere e sottoscrivere il conto, ai sensi dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, il giudice contabile può approvare il conto e disporre il discarico dell’agente. La compilazione d’ufficio e il deposito tardivo del conto non impediscono l’approvazione, ove la gestione non risulti altrimenti sindacabile nel merito e l’agente sia stato posto in condizione di assumere consapevolmente la responsabilità dei dati esposti.

Il Fatto

Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2018. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo funzionario, in conseguenza dell’inottemperanza dell’agente contabile, ed è stato depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile.

Il Magistrato relatore, rilevato che il conto non era firmato dall’agente e non evidenziava somme riscosse né versate — il c.d. “conto a zero” — ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. La Procura regionale ha evidenziato che i riscontri comunali provavano soltanto l’assenza di versamenti, non l’assenza di riscossioni. Con ordinanza n. 19 del 17.03.2025 la Corte ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per completare l’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il giudizio sul conto implica logicamente la determinazione del suo carico. Il conto era stato compilato d’ufficio e presentava un carico “a zero”, contestato dalla Procura regionale proprio perché i riscontri dell’Amministrazione non erano esaustivi: essi comprovavano l’omesso versamento, non l’omessa riscossione dell’imposta nel periodo considerato.

Da qui la rimessione al Magistrato istruttore, disposta con l’ordinanza n. 19 del 17.03.2025, per accertare l’effettivo carico e per invitare l’agente contabile a riconoscere e sottoscrivere il conto. Il supplemento istruttorio ha però dato esito negativo sul piano conoscitivo: il Comune ha comunicato di non avere accesso diretto ai dati dei pernottamenti e l’autorità di pubblica sicurezza ha riferito di poter risalire soltanto agli ultimi cinque anni.

Il Collegio ha quindi acclarato l’impossibilità di accertare il carico del conto giudiziale. Nel contempo ha verificato che l’Amministrazione, tramite i messi comunali, ha notificato all’agente un sollecito a riconoscere e sottoscrivere il conto tramite portale, dando così esecuzione all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924. Tale adempimento, osserva la Corte, ha favorito l’assunzione di responsabilità dell’agente rispetto ai dati esposti.

Su queste basi, in adesione alle conclusioni della Procura regionale, il Collegio ha approvato il conto e disposto il discarico dell’agente contabile. La decisione non è una sanatoria dell’inadempimento, ma il riconoscimento che, difettando la base conoscitiva del carico e risultando eseguito l’invito di legge, la gestione non è sindacabile nel merito. Non è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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