Legittimazione passiva di Ministero e INPS nel contenzioso pensionistico di causa di (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 369 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e del connesso trattamento pensionistico privilegiato, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Difesa che, con proprio decreto, abbia deciso in senso negativo sulla dipendenza della causa di servizio, incidendo con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario. Sussiste altresì la legittimazione passiva dell’INPS, che assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo di definizione della posizione previdenziale, non riducendosi a mero ordinatore secondario di spesa. Quando la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale, il giudice dispone consulenza tecnica d’ufficio e sospende ogni pronuncia sul merito, fissando i quesiti e i termini per l’elaborato peritale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Esercito Italiano in congedo, ha contestato il decreto con cui il Ministero della Difesa, recependo il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, ha escluso la dipendenza da ragioni di servizio di alcune infermità. Ha quindi chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il conseguente trattamento pensionistico ordinario privilegiato, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria; in via subordinata, ha richiesto la consulenza tecnica d’ufficio.
L’INPS ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, qualificandosi mero ordinatore secondario di spesa, e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici. Anche il Ministero della Difesa ha chiesto l’estromissione per carenza di legittimazione passiva. Il ricorrente ha replicato chiedendo il rigetto di tali eccezioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, respingendole entrambe. Quanto al Ministero della Difesa, il Collegio rileva che lo stesso, con il proprio decreto, ha deciso in senso negativo sulla dipendenza della causa di servizio, incidendo con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario. Tale circostanza è di per sé sufficiente a rendere attuale e concreto l’interesse ad agire innanzi al giudice contabile; diversamente opinando, risulterebbe leso il diritto di difesa.
Quanto all’INPS, la Corte osserva che l’Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale del ricorrente: la sua partecipazione non è dunque quella di un semplice ordinatore di spesa, ma di un soggetto titolare di un ruolo effettivo nella vicenda. L’eccezione di estromissione è pertanto rigettata.
Superate le questioni preliminari, il Collegio rileva che la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale, concernente il riconoscimento del miglior trattamento pensionistico in conseguenza della patologia da ascrivere o meno a causa di servizio. Ai fini del decidere, la Corte ravvisa la necessità di acquisire un motivato parere medico-legale, formulando i relativi quesiti.
Il giudice incarica del parere l’Unità operativa di medicina legale dell’Asl Napoli 1 Centro, quale organo munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche. Il quesito principale riguarda la dipendenza da causa di servizio delle infermità; in caso positivo, il secondo quesito riguarda la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza. La Corte sospende ogni pronuncia sul merito e fissa i termini per la relazione scritta, per le controdeduzioni di parte e per il deposito dell’elaborato peritale.
Il ricorrente potrà farsi assistere, durante la visita medico-legale e a proprie spese, da un sanitario di fiducia. La Corte fissa all’udienza del 14.9.2026 la prosecuzione del giudizio e riserva le spese al merito.
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Nota della Redazione
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