Perdite su crediti deducibili solo se certe e precise nell’anno di competenza (Cass. civ. Sez. V n. 303 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi d’impresa, il contribuente che contesti il disconoscimento di una perdita su crediti ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione e di offrire gli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 per dimostrare che la perdita si è effettivamente verificata. La prova investe la definitività della perdita e riguarda il mancato pagamento volontario e l’impossibilità di recupero coattivo. L’anno di competenza della deduzione coincide con quello in cui si acquista certezza dell’irrecuperabilità del credito, non potendosi rimettere al contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso. Il giudice è titolare del potere-dovere di valutare l’idoneità degli elementi offerti a rappresentare una perdita fiscalmente rilevante.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2010, disconoscendo la deducibilità di componenti negativi di reddito costituiti da perdite su crediti, con conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che accoglieva il ricorso e annullava la pretesa impositiva.

La decisione veniva riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che respingeva il ricorso originario, ritenendo insussistenti gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma ai fini della deducibilità. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, del TUIR. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui il contribuente che intenda contestare il disconoscimento di una perdita su crediti deve fornire la prova dei fatti costitutivi del preteso diritto alla deducibilità e offrire gli elementi richiesti dalla norma per dimostrare che la perdita si sia effettivamente verificata. Al giudice spetta poi il potere-dovere di valutare l’idoneità di tali elementi.

La prova concerne la definitività della perdita e investe due profili: il mancato pagamento volontario del credito e l’impossibilità di un suo recupero in via coattiva. Ne deriva che, se il creditore resta inerte nell’esercizio del proprio diritto, si configura un credito inattuato per sua volontà, ma non emergono elementi certi per una perdita fiscalmente rilevante.

Il passaggio centrale riguarda l’anno di competenza. La deduzione deve essere operata nell’esercizio in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, materializzandosi in quel momento gli elementi della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso, snaturando il principio di competenza, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito d’impresa. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 12693/2022, Cass. n. 2259/2018, Cass. n. 23330/2017).

La CTR veneta si è attenuta a tali principi, affermando che, secondo l’art. 101, comma 5, del TUIR nel testo novellato dal D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, la perdita è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi, sia quanto all’esistenza del credito, sia quanto all’impossibilità di riscossione per infruttuosità delle procedure di recupero o per assoggettamento del debitore alle procedure concorsuali.

Né giova al contribuente l’indirizzo di legittimità sulla deduzione anticipata in caso di procedura concorsuale (Cass. n. 15218/2021, Cass. n. 27352/2023, Cass. n. 33360/2023): poiché il credito era vantato verso una società dichiarata fallita nel 2012, la deduzione nell’anno 2010 non trova fondamento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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