Espropriazione, decorrenza del vincolo dalla pubblicazione sul B.U.R. (Cass. civ. Sez. I n. 302 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’efficacia del piano regolatore generale e delle sue varianti decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione sul bollettino ufficiale regionale, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, salva diversa previsione legislativa regionale. Ne consegue che il termine di decorrenza del vincolo di destinazione del bene va computato da tale pubblicazione e non dalla data dell’approvazione. Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, solo entro il “minimo costituzionale”, ossia per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. La censura che sollecita il riesame del merito è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente era proprietaria di un terreno occupato dal Comune per la realizzazione di un’opera pubblica e successivamente acquisito con provvedimento di acquisizione sanante. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con ordinanza, le aveva liquidato l’indennità di acquisizione ex art. 42 bis T.U. espropri, comprensiva del risarcimento forfettario, e l’indennità di occupazione sine titulo per il periodo intercorso tra l’occupazione divenuta illegittima e il provvedimento di acquisizione.
La Corte territoriale, all’esito di C.T.U., aveva escluso che il terreno fosse inserito in zona bianca, rilevando che la dichiarazione di pubblica utilità era intervenuta entro il quinquennio dall’approvazione del programma di fabbricazione. Aveva inoltre ritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del termine, la data di pubblicazione dell’atto sul Bollettino Ufficiale Regionale e non quella dell’approvazione. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito dal Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. Secondo il costante orientamento della Corte e della giurisprudenza amministrativa, l’efficacia del piano regolatore o delle sue varianti decorre dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione sul bollettino ufficiale regionale, in forza della disposizione generale dell’art. 10, comma 6, della legge n. 1150/1942, salva diversa previsione legislativa regionale, nella specie non individuata né indicata. La Corte d’Appello si è attenuta a tali principi, computando dal giorno della pubblicazione del programma di fabbricazione il termine di decorrenza del vincolo di destinazione, che non era pertanto decaduto.
La censura è inoltre inammissibile nella parte in cui denuncia il vizio motivazionale secondo un paradigma non più corrispondente all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Gli altri motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente ripropone il vizio di “errata, insufficiente, impropria e contraddittoria motivazione su un punto decisivo”, che non corrisponde più al paradigma legale. Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, la riformulazione della norma va interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché risulti dal testo del provvedimento impugnato.
Le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi sono generiche, non si confrontano con il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata e difettano di autosufficienza. La ricorrente, riconoscendo l’esistenza di un vincolo sul terreno, ripropone la questione della zona bianca, lamenta l’omesso esame di altre perizie e l’omessa valutazione dell’utilizzazione intermedia senza confrontarsi con il decisum, sollecitando in realtà un riesame del merito.
Quanto al quinto motivo, fermo che fino al 1996 l’occupazione del bene era stata legittima, la critica è inconferente: oggetto del contendere è l’indennità ex art. 42 bis T.U.E., che non comprende l’indennità temporanea per il periodo di occupazione legittima, come affermato dalle Sezioni Unite n. 20691/2021. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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