Reclamo tributario e decorrenza del termine per il deposito del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 6028 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la proposizione del ricorso di cui all’art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’art. 1, comma 611, lett. a), legge n. 147 del 2013, determina la pendenza della lite. Il termine per il deposito del ricorso di cui all’art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo anteriore alla citata novella, decorre, in caso di comunicazione di rigetto del reclamo, dal ricevimento del diniego, ma a condizione che quest’ultimo sia stato notificato conformemente alla disciplina vigente ratione temporis per le notifiche degli atti nel processo tributario. Ne consegue che la comunicazione del diniego effettuata a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico non è idonea a fissare il dies a quo del termine di costituzione.

Il Fatto

La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973. Prima di depositare il ricorso, presentava in data 16 settembre 2013 l’istanza di reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992. L’Ufficio comunicava il diniego il 2 dicembre 2013 a mezzo pec, all’indirizzo del difensore domiciliatario. La contribuente depositava poi il ricorso presso la C.t.p. il 13 gennaio 2014.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la C.t.r. accoglieva l’appello nel merito della pretesa fiscale. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per essere la costituzione avvenuta oltre il termine di trenta giorni dal diniego.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. L’originario art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546 del 1992 fissava il termine di costituzione con modalità mobile: in caso di rigetto del reclamo, i termini degli artt. 22 e 23 decorrevano dal ricevimento del diniego. La novella del 2013, non applicabile alla fattispecie, ha poi eliminato il termine mobile.

Il nodo è se il diniego comunicato a mezzo pec, prima dell’entrata in vigore del processo telematico, potesse fissare il dies a quo. La Corte richiama la disciplina dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e il richiamo al d.m. n. 163 del 2013, rilevando che alla data del 2 dicembre 2013 la notifica a mezzo pec degli atti processuali non era ancora possibile (Cass. n. 418 del 2022; Cass. n. 15776 del 2023).

Sul piano sistematico, il Collegio osserva che l’atto di reclamo-mediazione era un unico atto, destinato a valere come ricorso in caso di esito negativo della mediazione o di decorso dei novanta giorni. Esso determinava già la pendenza della lite, come conferma la disciplina richiamata dagli artt. 18 e 20 del medesimo decreto e l’effetto impeditivo dell’inoppugnabilità ex art. 21. In senso conforme soccorre Cass. n. 29343 del 2022 e, con riguardo al ricorso cumulativo, Cass. n. 33587 del 2024.

Venuta meno, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 98 del 2014), l’inammissibilità del ricorso per omesso reclamo, non si giustifica più l’esclusione della pendenza del processo sin dalla notifica. Il diniego, intervenendo in un processo già introdotto, per fissare un termine di natura processuale doveva rispettare le regole di quel processo.

Poiché il diniego è stato comunicato a mezzo pec quando il processo telematico non era ancora in vigore, esso non era idoneo a far decorrere il termine di trenta giorni. La C.t.r., decidendo nel merito, si è attenuta a tali principi: il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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