Nessuna perequazione automatica della pensione dei magistrati in quiescenza (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 156 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigente ordinamento pensionistico non esiste un principio di adeguamento automatico dei trattamenti di quiescenza dei magistrati alle retribuzioni dei colleghi di pari qualifica e anzianità ancora in servizio. L’art. 36 e l’art. 38 Cost. non consentono al giudice di introdurre meccanismi perequativi che il legislatore non ha previsto: si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità legislativa, con implicazioni sulla finanza pubblica e molteplicità di effetti, che non possono essere sostituite da un’interpretazione creatrice. La perequazione va quindi negata in via giudiziale, restando possibile solo un intervento del legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, già magistrato ordinario dimessosi dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, è titolare di un trattamento pensionistico erogato dall’INPS. Egli ha adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla perequazione della pensione, con collegamento agli incrementi stipendiali dei magistrati di pari anzianità ancora in attività.
Nel ricorso si sostiene che la disciplina vigente, anche a seguito della legge n. 265/1991 e degli esiti della sentenza Corte cost. n. 501/1988, abbia lasciato una disparità di trattamento tra magistrati in servizio e in quiescenza, lesiva dei principi di adeguatezza della retribuzione e della pensione. Il ricorrente invoca alcuni precedenti favorevoli della giurisprudenza contabile. L’INPS resiste, contestando la legittimazione passiva, la decadenza e la prescrizione, e nel merito deduce la non accoglibilità della domanda de iure condito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS: l’Istituto è citato quale ente pagatore insieme ai Ministeri ordinatori primari e la decisione è destinata a produrre effetti nei suoi confronti.
Viene respinta anche l’eccezione di decadenza ex art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973. La norma riguarda la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di quiescenza da parte dell’ufficio che lo ha emesso per errore di calcolo, rinvenimento di nuovi documenti o accertamento di falsità: ipotesi non ricorrenti nella specie.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il ricorrente non deduce alcuna violazione di legge nella liquidazione della pensione, già riliquidata in passato a fini perequativi. Egli invoca invece l’applicazione diretta degli artt. 36 e 38 Cost. e un’interpretazione creatrice diretta a colmare un asserito vuoto normativo. Tale operazione è inammissibile: il giudice non può sostituirsi al legislatore per innestare nella normativa pensionistica meccanismi di adeguamento periodico. La giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 95/1991) esclude che simile risultato possa scaturire dal sindacato giudiziale, anche di costituzionalità, per la varietà di scelte e le molteplici implicazioni di bilancio che comporta.
Il precedente contabile invocato dal ricorrente non è estensibile: risulta sostanzialmente isolato e limitato allo specifico caso deciso, i cui presupposti fattuali non è provato siano gli stessi. Assume rilievo, inoltre, la situazione reddituale complessiva del ricorrente, riferita dall’INPS e non contestata, che non appare in palese contrasto con i parametri costituzionali evocati.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura e delle peculiarità del giudizio.
Nota della Redazione
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