Obbligo di resa del conto giudiziale del consegnatario di beni dell’ente locale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 275 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni dell’ente locale, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie soggetti al debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. Il conto del consegnatario, pur ricalcando il Modello 24 del d.P.R. n. 194/1996, presuppone un obbligo di custodia che, in difetto, non si configura. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte è stata investita del giudizio iscritto sul conto giudiziale reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2019. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, era stato predisposto secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta al Collegio riguarda quindi la configurabilità stessa dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile, in relazione alla natura dei beni oggetto di gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del prospetto come conto del consegnatario, che ricalca il Modello 24 del d.P.R. n. 194/1996. Tale modello è predisposto per la gestione del consegnatario di beni degli enti locali e delle città metropolitane, ma la sua adozione formale non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa del conto.
La Corte rileva che la gestione oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL. È proprio l’obbligo di custodia che costituisce il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
La conclusione della Procura regionale viene dichiarata conforme alla giurisprudenza contabile, richiamata dalla stessa Sezione e da altre Sezioni regionali, secondo cui, con riguardo ai beni diversi da quelli soggetti a custodia, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Il difetto di tale obbligo rende il giudizio improcedibile.
Da ciò deriva la pronuncia di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non liquida spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
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Nota della Redazione
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