Conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 131 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e deve indicare in colonne distinte il carico, ossia le somme riscosse, e lo scarico, ossia i versamenti in tesoreria. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna dei versamenti costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale. Ne deriva la carenza di un elemento essenziale del conto, che rende impossibile la verifica dello scarico e impedisce al giudice di accertare se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto così redatto non è qualificabile come rendiconto né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio, con conseguente pronuncia di inammissibilità e necessità di nuovo deposito.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo è investita del giudizio di conto relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2021 di un agente contabile della riscossione, incaricato della gestione degli oneri di urbanizzazione per conto di un ente locale. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha prospettato il difetto di strutturazione del conto, redatto in difformità dal modello 21 e privo dei versamenti, sostituiti dall’indicazione degli incassi tramite POS.
L’agente contabile si è costituito, sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità materiale, essendo accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro pubblico. Ha invocato il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la piena ricostruibilità della gestione attraverso le scritture contabili, chiedendo il discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina regolamentare. Il d.p.r. n. 194/1996, recante i modelli di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 77/1995, distingue il conto dell’economo, riconducibile al modello 23, dal conto dell’agente della riscossione, riconducibile al modello 21. Quest’ultimo esige l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, degli estremi della riscossione, dei versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, dei totali e delle note.
Da tale assetto discende che il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. La forma e i contenuti sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio, poiché ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e i versamenti non possono confondersi con le riscossioni. Il Collegio richiama il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che non può però derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione. Carico e scarico costituiscono i pilastri dell’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
La Corte affronta poi la questione preliminare della inclusione degli incassi tramite POS nel conto. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, il Collegio afferma che il maneggio di denaro va inteso in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale.
Ciò chiarito, il conto in esame risulta non correttamente strutturato. L’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna dei versamenti costituisce errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e si presenta intrinsecamente non verificabile. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il conto deve essere completo, chiaro e strutturalmente idoneo, e l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto integralmente formato e autosufficiente. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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