Perequazione pensioni e bilanciamento con la finanza pubblica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 100 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non è configurabile un diritto alla integrale e continuativa rivalutazione del trattamento pensionistico a prescindere dal suo ammontare. Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nel definire le modalità e i coefficienti di indicizzazione, nel bilanciamento con i valori di rango costituzionale della finanza pubblica, dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito. La riduzione temporanea e ragionevole della perequazione per gli assegni superiori a quattro volte il minimo INPS, limitata al biennio 2023-2024, non viola i canoni di ragionevolezza e proporzionalità enucleati dalla giurisprudenza costituzionale. È esclusa anche la lesione sul piano sovranazionale, poiché la giurisprudenza CEDU non stigmatizza una riduzione temporanea adeguata al quadro storico ed economico, ma solo la soppressione integrale e prolungata della perequazione.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti pubblici nel comparto Difesa e Sicurezza e titolari di pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, hanno chiesto la riliquidazione degli assegni di quiescenza in godimento. Censuravano l’insufficiente indicizzazione disposta dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, lamentando la lesione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni non solo al momento della cessazione dal servizio, ma anche negli anni successivi, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta.
La difesa ha avanzato istanza di previo rinvio alla Corte Costituzionale, per la denunciata lesione degli artt. 36 e 38 Cost., e alla Corte di Giustizia Europea per il canone comunitario di non discriminazione. Lamentava inoltre disparità di trattamento rispetto ai dipendenti in servizio, beneficiari del taglio del cosiddetto cuneo fiscale. La domanda amministrativa era rimasta senza esito; l’INPS ha chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico reputa il ricorso infondato. Richiamando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), cod. giust. contabile, le argomentazioni della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 11 del 18.03.2024, esclude che i profili di illegittimità costituzionale e sovranazionale stimolino un favorevole scrutinio.
Il punto centrale è che non esiste nel nostro ordinamento un diritto alla integrale e continuativa rivalutazione del trattamento pensionistico, a prescindere dal suo ammontare. La giurisprudenza costituzionale ha precisato i parametri di ragionevolezza e proporzionalità (ex multis Corte cost. nn. 316/2010, 250/2017 e 234/2020), alla stregua dei quali va valutata la legittimità delle scelte legislative in materia di perequazione pensionistica. Il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità, tenuto conto del quadro storico ed economico del momento, delle modalità di attuazione e della quantificazione dei coefficienti di indicizzazione.
Tali criteri non risultano vulnerati dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, da leggere in correlazione con il successivo comma 310. La disposizione realizza un ponderato bilanciamento con la salvaguardia della finanza pubblica, l’equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito nel lungo periodo. Il legislatore ha garantito la perequazione integrale dei trattamenti non superiori a quattro volte il minimo INPS — quelli che maggiormente soffrono l’erosione del potere d’acquisto e che rappresentano la stragrande maggioranza delle pensioni in pagamento — e ha comunque tutelato parzialmente gli assegni più elevati, assicurando l’indicizzazione nella misura del 32%, non simbolica o minimale.
La Corte sottolinea l’efficacia limitata al solo biennio 2023-2024: l’orizzonte temporale è breve e transitorio, per cui le norme non ledono i principi posti a garanzia dei trattamenti pensionistici (ex multis Sez. Giur. Lombardia n. 64/2024, Sez. Giur. Umbria n. 20/2024, Sez. Giur. Veneto n. 54/2024). Quanto al cuneo fiscale, il riferimento è inconferente: trattasi di misura, nemmeno permanente e strutturale, a beneficio dei soli lavoratori in servizio con reddito non superiore a limiti predefiniti. Non sussiste connessione tra dinamica salariale e perequazione, che si muovono su piani indipendenti.
Le medesime ragioni strutturali escludono i profili sovranazionali, dedotti peraltro in forma generica e astratta. La giurisprudenza CEDU non ammette la soppressione integrale e prolungata della perequazione, ma non stigmatizza una sua temporanea riduzione ragionevole e adeguata al quadro storico ed economico, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale e diritti fondamentali del singolo. Il ricorso è respinto; spese compensate in virtù della novità della questione.
Nota della Redazione
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