Domanda necessaria per pensione privilegiata e prescrizione dei ratei (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 105 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel trattamento pensionistico privilegiato liquidato d’ufficio ai sensi dell’art. 167, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, la spettanza del diritto non esonera l’interessato dal presentare all’INPS la domanda di pensione. L’Istituto previdenziale, soggetto terzo rispetto al datore di lavoro, necessita in ogni caso di una specifica istanza per attivare il procedimento di liquidazione, anche quando la documentazione sia già stata trasmessa dall’amministrazione di appartenenza. In assenza di atti interruttivi, il diritto ai ratei arretrati è soggetto alla prescrizione quinquennale, che decorre dalla scadenza dei singoli ratei; il sollecito stragiudiziale costituisce l’unico atto idoneo a interromperla, con effetto dalla relativa data.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Guardia di Finanza, era stato giudicato dalla Commissione medica di Cagliari non idoneo permanentemente al servizio di istituto e collocato in congedo assoluto in data 24 febbraio 2011, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e dell’ascrivibilità all’ottava categoria. Il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza aveva trasmesso la documentazione all’INPS, comunicando che l’Istituto avrebbe provveduto d’ufficio al calcolo e al pagamento del trattamento privilegiato.
Non ricevendo alcuna prestazione, il ricorrente aveva inoltrato una PEC di sollecito il 2 febbraio 2022, rimasta senza riscontro, e quindi proposto ricorso chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata con decorrenza dal 24 febbraio 2011 e la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati. L’Istituto si era costituito eccependo che non era mai stata presentata la domanda di pensione di privilegio e invocando la prescrizione dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha per oggetto la pretesa del ricorrente di ottenere il trattamento privilegiato dalla data della visita medica in forza dell’art. 167, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il trattamento è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, mentre in ogni altro caso è liquidato a domanda.
Accertata la spettanza del diritto e la sua ricostruzione in fatto, il giudice ritiene tuttavia che fosse necessario presentare la domanda per attivare il procedimento di attribuzione della pensione. La regola non discende soltanto dalla nota operativa INPDAP n. 27 del 25 luglio 2007, che la impone espressamente, ma rientra nei principi generali dell’ordinamento: per usufruire di quanto spetta a qualunque titolo occorre formulare una richiesta.
Il Collegio richiama esempi tratti dalla legislazione recente, come l’assegno unico per i figli minori e il reddito di cittadinanza, nei quali la domanda è richiesta pur non essendo in discussione la spettanza del diritto. Osserva inoltre che un’eventuale attribuzione automatica contrasterebbe con la stessa libertà di scelta del beneficiario, che potrebbe decidere di non chiedere la prestazione. La circolare INPDAP n. 19 del 18 settembre 2009 conferma che la sede competente, ricevuta la prescritta documentazione, deve liquidare il trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, ma sempre a seguito della domanda.
Preso atto della mancanza dell’istanza nel corso del giudizio, il ricorrente ha presentato la domanda il 15 dicembre 2023 e l’INPS ha prontamente disposto la liquidazione, eccependo la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio decorrente dalla PEC di sollecito del 2 febbraio 2022. L’eccezione è accolta nel senso più favorevole al ricorrente: essendo l’unico atto interruttivo il sollecito del 2022, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale alla data del 2 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 428 del 1985.
Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con dichiarazione del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata di ottava categoria e con declaratoria di prescrizione dei ratei scaduti anteriormente al 2 febbraio 2017. Sulla somma dovuta spettano interessi legali e rivalutazione monetaria; le spese sono compensate per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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