Controllo Corte dei conti su investimenti infrastrutturali ZES e ritardi attuativi (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 37 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione. Per gli interventi finanziati dal PNRR, l’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 radica in capo alla Corte dei conti specifiche valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse. La Corte accerta l’utilità delle Zone Economiche Speciali sul piano dell’accelerazione autorizzativa e dell’avvio dei lavori, ma rileva la loro minore efficacia nell’attrarre investimenti privati. L’istituzione della ZES unica risponde all’esigenza di estendere all’intero Mezzogiorno le ricadute positive, purché non si generino nuovi ritardi attuativi.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’attuazione della misura “Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali” del PNRR, dopo i precedenti interventi riferiti al 2022. L’istruttoria ha riguardato gli sviluppi del 2023, la rimodulazione della misura e lo stato di avanzamento degli interventi finanziati.
Il rapporto è stato approvato con deliberazione e trasmesso alle Presidenze delle Camere, ai Ministeri competenti e all’Agenzia per la Coesione Territoriale, con obbligo per le amministrazioni di comunicare le misure consequenziali adottate.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’assetto: inizialmente la gestione delle ZES era affidata alle Regioni e a un Comitato di indirizzo, poi integrata dalla figura del Commissario straordinario. Il persistere di ritardi ha condotto all’adozione del d.l. n. 124/2023, convertito con legge n. 162/2023, che ha istituito dal 1° gennaio 2024 la ZES unica per le regioni del Mezzogiorno.
La nuova governance prevede una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio e una Struttura di missione, con sportello unico digitale, autorizzazione unica e credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. La legge n. 213/2023 ha fissato il tetto di spesa per il credito in 1.800 milioni di euro per il 2024.
Sul piano finanziario, la Corte rileva che la misura, inizialmente dotata di 630 milioni di euro, è stata ridotta a 563,5 milioni a esito della rimodulazione del PNRR approvata in sede europea. Il cronoprogramma ha subito un differimento del target intermedio per l’avvio dei lavori al 30 giugno 2024.
Quanto allo stato di attuazione, al 31 dicembre 2023 risultano finanziati 54 interventi, con diverse fasi di avanzamento e alcuni progetti ancora in fase pre-gara. La Corte osserva che il target intermedio può considerarsi potenzialmente raggiunto tenuto conto della soglia di tolleranza. Emerge inoltre una discrasia tra le anticipazioni erogate dal Ministero e quelle effettivamente presenti nel sistema ReGiS.
In conclusione, la Corte afferma che le ZES si sono rivelate utili nell’accelerazione degli interventi, ma meno efficaci nell’accrescere l’attrattività verso nuovi investimenti privati, e raccomanda che l’esperienza maturata non vada dispersa nella transizione alla nuova struttura.
Nota della Redazione
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