Causa di servizio: unicità dell’accertamento ai fini del trattamento pensionistico privilegiato (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di unicità dell’accertamento della causa di servizio, sancito dall’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, esonera il militare che abbia già presentato istanza di riconoscimento ai fini dell’equo indennizzo dall’onere di proporre nuova domanda in sede amministrativa ai fini pensionistici. L’esito negativo di quella domanda non rende inammissibile il ricorso per carenza di provvedimento, poiché l’accertamento è unico e il rigetto costituisce atto impugnabile. La domanda va perciò esaminata nel merito. Il parere della Commissione medico legale, se coerente ed esauriente, è attendibile e ne giustifica l’accoglimento parziale, limitato alla patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e classificabile in tabella.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo luogotenente dell’Aeronautica militare in servizio presso un gruppo A.A., ha chiesto il riconoscimento, ai fini pensionistici, della dipendenza da causa di servizio di due patologie: una limitazione funzionale della spalla destra e una degenerazione meniscale del ginocchio destro. Egli ha allegato di aver svolto, nell’ultratrentennale carriera, attività gravose di supporto e armamento degli aerei: installazione e movimentazione di serbatoi, cannoni e dispenser subalari, spostamento di carichi pesanti.
Il Ministero della difesa ha rigettato la domanda di riconoscimento ai fini dell’equo indennizzo, recependo il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di provvedimento amministrativo e, in subordine, ha chiesto l’estromissione e il rigetto nel merito. Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell’INPS; è stata disposta CTU medicolegale sulla dipendenza delle patologie.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.. L’eccezione è infondata: il ricorrente ha effettivamente presentato all’amministrazione di appartenenza la domanda di riconoscimento della causa di servizio, con esito negativo, sia pure ai fini dell’equo indennizzo. Sussiste dunque il provvedimento suscettibile di impugnazione.
Il passaggio centrale è il richiamo al principio di unicità dell’accertamento della causa di servizio, sancito dall’art. 12 d.P.R. n. 461/2001. Da esso deriva che chi ha già proposto istanza ai fini dell’equo indennizzo non è tenuto a presentare una nuova istanza di accertamento in sede amministrativa ai fini pensionistici. La domanda può pertanto essere esaminata nel merito.
È respinta anche la richiesta di estromissione del Ministero della difesa, per difetto dei presupposti. Nel merito, la Corte ritiene il parere della Commissione medico legale incaricata attendibile, perché coerente, esauriente e adeguatamente motivato. La Commissione ha accertato che la protratta attività manutentiva e ispettiva, svolta in posture e condizioni biomeccanicamente disagevoli, ha avuto efficiente valenza concausale nella comparsa e nell’accentuazione delle due infermità.
La Corte non ravvisa ragioni per disattendere tali conclusioni. L’accoglimento è però parziale: la dipendenza da causa di servizio è dichiarata solo per la degenerazione del menisco mediale del ginocchio destro, ai fini del trattamento pensionistico di cui alla tabella B. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente e a carico dell’INPS, nulla nei confronti del Ministero, costituito in proprio.
Nota della Redazione
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