Riscatto oneroso lavoro estero prova documentale e difetto giurisdizione TFS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 531 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul riscatto oneroso di periodi lavorativi svolti all’estero, ai fini contributivi, la domanda è accoglibile solo se il ricorrente produce documentazione oggettivamente idonea a dimostrare l’esistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro, di data certa e riferibile in modo univoco al lavoratore. Non basta la certificazione di residenza lavorativa rilasciata da una istituzione pubblica straniera, né le buste paga prive di dati identificativi. La giurisdizione della Corte dei conti è limitata alla materia pensionistica: sulla domanda di riscatto del trattamento di fine servizio sussiste il difetto di giurisdizione, spettando la controversia al giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente con iscrizione alla gestione pubblica presso una struttura sanitaria di Roma, presentava domanda di riscatto oneroso dei periodi di lavoro subordinato svolti in Australia, pari a cinque anni, quattro mesi e diciassette giorni.
L’INPS rigettava la domanda rilevando che dalla documentazione prodotta non erano desumibili le caratteristiche del rapporto di lavoro e che parte dei documenti non era univocamente riferibile all’assicurata, per l’assenza del codice fiscale o della data di nascita. Esperito senza esito il ricorso amministrativo e la successiva diffida, la lavoratrice adiva la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto al riscatto ai fini contributivi e del TFS.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile affronta due questioni distinte. La prima è di giurisdizione. La Corte rileva che, quando la controversia non attiene a questioni funzionali al trattamento pensionistico ma al trattamento di fine servizio, la giurisdizione appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria. Richiamando Cassazione Sezioni Unite n. 11849 del 2016 e l’ordinanza n. 29396 del 2018, dichiara il difetto di giurisdizione in relazione al capo di domanda sul TFS.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. La facoltà di riscattare periodi di lavoro all’estero è esercitabile dal 12 luglio 1997, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che all’art. 3, comma 1, ha esteso ai regimi esclusivi e sostitutivi la facoltà prevista dall’art. 51, comma 2, della legge 153/1969. Rientra in tale ambito anche il riscatto dei periodi prestati in Australia e USA, se non coperti da assicurazione sociale riconosciuta utile dalla legislazione italiana.
La Corte richiama quindi le Circolari INPS nn. 183/1990 e 105/1998, che richiedono documentazione oggettivamente idonea a dimostrare esistenza, caratteristiche e durata del rapporto, mediante atti di data certa. Sono valide anche le certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche straniere, debitamente tradotte, per le quali non serve la convalida consolare; in alternativa occorrono dichiarazioni ora per allora del datore di lavoro privato, convalidate dalle autorità consolari, o altri elementi probatori equivalenti.
Nel caso concreto il Giudice ritiene che tale documentazione manchi. Le buste paga sono prive della data di nascita e del Tax File Number (TFN) rilasciato dall’Australian Taxation Office, che ne accerterebbe in modo univoco la riferibilità. Il TFN compare solo nei prospetti dell’ufficio fiscale australiano, senza ulteriori specifiche. La certificazione prodotta dalla Centrelink International Services, istituzione pubblica straniera, non riporta il codice ATO, attesta una residenza lavorativa inferiore ai nove anni — mentre la ricorrente ne dichiara cinque e quattro mesi — e non certifica l’effettiva prestazione svolta.
Mancano pertanto le dichiarazioni ora per allora del datore di lavoro privato convalidate dall’autorità consolare. La domanda è quindi rigettata per assenza di basilari elementi di prova. Le spese sono compensate, in considerazione delle obiettive difficoltà della ricorrente correlate a fattori spazio-temporali.
Nota della Redazione
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