Conto giudiziale non parificato e improcedibilità nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 129 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la parificazione del conto giudiziale costituisce adempimento dell’amministrazione posto a tutela della funzione di controllo, requisito imprescindibile del regolare esame giudiziale e condizione di procedibilità. La sua mancanza determina l’improcedibilità del conto e non può essere promossa la regolarizzazione d’ufficio da parte del giudice, essendo stato abrogato l’art. 28 R.D. n. 1038/1933 che la consentiva. Il principio di equipollenza non è invocabile quando manca sia il provvedimento di parifica sia il visto di regolarità apposto dal responsabile del servizio finanziario. La carenza della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non integra, invece, causa di procedibilità, né è imputabile all’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione di tesoreria del Comune di Caerano San Marco per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2019, affidata in A.T.I. a una banca mandataria capofila e a una banca mandante. La banca mandataria ha redatto e sottoscritto il rendiconto secondo lo schema previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e lo ha presentato all’ente il 30 gennaio 2020.
La relazione istruttoria ha rilevato che il conto non risultava parificato dal responsabile del servizio finanziario e che non era stata trasmessa la relazione dell’organo di controllo interno. Il Comune non ha depositato la prova dell’avvenuta comunicazione del deferimento all’agente mandatario; il Collegio ha quindi disposto la rinnovazione della notificazione. All’esito, le parti hanno chiesto il discarico degli agenti; il pubblico ministero ha sostenuto il difetto di parificazione e chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto. La difesa della mandante ha invocato il principio di equipollenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 140, comma 3, c.g.c., che ricollega alla presentazione del conto la costituzione ex lege dell’agente, e dall’art. 139, comma 2, c.g.c., che impone il deposito previa parificazione del conto. La stessa disciplina emerge dall’art. 145, comma 3, c.g.c., che subordina l’esame del conto all’accertamento della preesistente parificazione. Il quadro è confermato dalle SS.RR. n. 4/2020/CONS.
Il Collegio qualifica la parificazione come dichiarazione certificativa della concordanza tra il rendiconto dell’agente e le scritture dell’amministrazione, richiamando l’art. 618 R.D. n. 827/1924 e l’art. 93 TUEL. Essa richiede un controllo incrociato tra i dati del contabile e quelli esterni dell’ente e non può fondarsi sulle sole scritture dell’agente. Nella specie non risulta alcun provvedimento formale di parifica né alcun visto di regolarità sostitutivo. La delibera consiliare di approvazione del rendiconto si è limitata a prendere atto della presentazione del conto, senza riferimento ai controlli di parifica.
Pertanto il principio di equipollenza invocato dalla difesa dell’agente non trova applicazione. Il Collegio esclude la possibilità di promuovere in via giudiziale la regolarizzazione: l’abrogazione dell’art. 28 R.D. n. 1038/1933 ha sottratto al giudice il potere di sollecitarla, con conseguente improcedibilità.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio la distingue dalla parificazione: non è condizione di procedibilità dell’esame del conto, ma adempimento obbligatorio dell’ente e, al contempo, elemento di giudizio utile a valutare l’attendibilità delle risultanze e la regolarità della sequenza procedimentale. Poiché l’adempimento non grava sull’agente, la sua carenza non può essergli imputata. Il conto è pertanto dichiarato improcedibile.
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Nota della Redazione
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