Perfetta equivalenza dei profili professionali e utilizzo delle graduatorie di altri enti (TAR Sardegna n. 650 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio prioritario della perfetta equivalenza della professionalità richiesta, previsto dal regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri enti, deve essere interpretato in senso rigoroso. La coincidenza dell’area di inquadramento, del livello retributivo e del titolo di studio non è sufficiente a integrare la perfetta equivalenza tra profili professionali diversi. Nell’ambito del sistema di classificazione del personale degli enti locali, il profilo dell’istruttore amministrativo-contabile si caratterizza per una competenza specifica in materia di contabilità e connessi profili amministrativi, non sovrapponibile alla competenza amministrativa trasversale dell’istruttore amministrativo. L’amministrazione conserva il potere di specificare il profilo professionale necessario per i posti da ricoprire, parametrando su di esso il grado di sovrapponibilità delle graduatorie utilizzabili.

Il Fatto

Il Comune di Mamoiada approvava un avviso di manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore amministrativo. Il regolamento comunale individuava, quale criterio prioritario di scelta della graduatoria, la perfetta equivalenza della professionalità richiesta, seguito dai criteri della vicinanza territoriale e della più recente formazione della graduatoria.

Il ricorrente, collocato in posizione utile nella graduatoria del Comune di Fonni per il profilo di istruttore amministrativo-contabile, impugnava la delibera con cui l’amministrazione aveva invece scelto la graduatoria del Comune di Orotelli, riferita al profilo di istruttore amministrativo. Sosteneva, in particolare, la sopravvenuta inesistenza giuridica di tale ultimo profilo a seguito dell’entrata in vigore del CCNL del 16 novembre 2022, nonché la perfetta equivalenza tra le due figure professionali, desumibile dall’identità del titolo di studio richiesto e delle materie d’esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il CCNL del 16 novembre 2022 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione basato su quattro Aree, ma non ha soppresso il profilo di istruttore amministrativo proprio della Categoria C del previgente CCNL del 31 maggio 1999. Tale profilo continua a essere espressamente menzionato, a titolo esemplificativo, tra quelli riconducibili alla Categoria C, mentre la declaratoria contrattuale tiene concettualmente separati il campo amministrativo e quello contabile.

Quanto alla tabella di trasposizione contenuta nel CCNL del 2022, essa riguarda esclusivamente il passaggio tra Categorie e Aree, senza operare alcuna assimilazione formale dei profili professionali. Il Collegio ha quindi escluso che il nuovo contratto collettivo abbia determinato la cessazione della figura dell’istruttore amministrativo, la cui previsione resta legittimamente possibile nell’ambito dell’autonomia organizzativa degli enti locali.

Sul piano dell’interpretazione del criterio regolamentare, la Corte ha osservato che la perfetta equivalenza deve essere valutata con riferimento alle effettive esigenze dell’amministrazione, quale emerge dall’avviso di manifestazione di interesse. La circostanza che i due profili condividano area di inquadramento, trattamento economico e titolo di studio non ne determina l’equivalenza: l’istruttore amministrativo-contabile possiede una competenza specifica legata alla contabilità, mentre l’istruttore amministrativo ha una competenza amministrativa trasversale.

Il Collegio ha infine evidenziato come i bandi di concorso dei due enti prevedano la valutazione di attitudini specifiche correlate alla professionalità ricercata, sicché le commissioni esaminatrici calibrano il contenuto delle prove in funzione del profilo bandito. La non perfetta equivalenza dei profili ha determinato il rigetto anche dei motivi di ricorso fondati sulla presunta illegittimità del PIAO e del contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura selettiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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