Nomina commissario ad acta: non luogo a provvedere dopo l’ottemperanza (TAR Puglia n. 291 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta che questo sia definito con sentenza, la successiva istanza di nomina del commissario ad acta deve essere dichiarata non luogo a provvedere qualora l’Amministrazione dimostri di aver ottemperato al dictum giudiziale. L’istanza di fissazione dell’udienza, presentata dopo l’integrale adempimento, non dà luogo a un procedimento contenzioso e, pertanto, non sussiste il presupposto per una pronuncia sulle spese. La mera richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata in un giudizio già definito, non richiede una statuizione in tal senso da parte del giudice dell’ottemperanza, né alcuna condanna ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver ottenuto una sentenza di ottemperanza favorevole, non ancora eseguita, notificava e depositava un’istanza volta alla nomina di un commissario ad acta per il persistente inadempimento dell’Amministrazione. Successivamente, l’Amministrazione depositava la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute e, quindi, l’integrale adempimento.
Nonostante ciò, la parte ricorrente presentava un’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a., dando atto dell’ottemperanza ma insistendo per la nomina del commissario ad acta e, in subordine, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell’Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare l’istanza, ha rilevato che la stessa fosse “anomala” in quanto il giudizio di ottemperanza era già stato definito con la sentenza del 14.07.2025, e che l’istanza di nomina del commissario fosse ormai inutile, stante l’intervenuto adempimento.
Il Collegio ha quindi ricostruito il quadro processuale, evidenziando come l’istanza di nomina non desse luogo a un procedimento contenzioso, essendo il giudizio di ottemperanza ormai concluso.
Di conseguenza, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di nomina del commissario ad acta, e non ha disposto alcuna pronuncia sulle spese, non essendovi un contraddittorio che giustificasse una statuizione in tal senso. La richiesta di condanna ex art. 26 c.p.a., avanzata in un procedimento ormai definito, non è stata ritenuta accoglibile.
Il provvedimento chiarisce che l’istituto della cessazione della materia del contendere presuppone un giudizio pendente e non può essere invocato in un procedimento già archiviato con sentenza, quando la sopravvenienza riguarda una fase successiva ed eventuale come quella dell’ottemperanza.
Nota della Redazione
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