Cessazione della materia del contendere per rilascio del permesso di soggiorno in autotutela (TAR Lombardia n. 2416 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori non accompagnati affidati ai servizi sociali, deve ritenersi che la relativa procedura non richieda la frequenza, per un periodo non inferiore a due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile, ma soltanto l’acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri (oggi di competenza della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), parere che deve essere richiesto d’ufficio dall’Amministrazione, non potendo essere posto alcun onere a carico dell’istante. La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. definisce la controversia nel merito e presuppone che la successiva attività amministrativa abbia integralmente e stabilmente soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, a differenza della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando la situazione sopravvenuta rende comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino egiziano giunto in Italia come minore non accompagnato, impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in titolo per lavoro subordinato, con contestuale rinnovo. Il diniego era motivato dalla mancata frequenza del progetto di integrazione sociale e dalla mancata richiesta del parere del Comitato per i minori stranieri, ritenuti requisiti necessari ai sensi dell’art. 32, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. n. 286/1998.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione, dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, aveva riesaminato la posizione in autotutela, riattivando la procedura di conversione e invitando la parte al ritiro del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, ricevuta la conferma dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, ha ritenuto che l’attività provvedimentale dell’amministrazione avesse integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza per cui la cessazione della materia del contendere presuppone che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, a differenza della improcedibilità che segue al verificarsi di situazioni di carattere non satisfattivo.
Quanto al merito della vicenda, la decisione risulta coerente con il principio già affermato in sede cautelare, secondo cui per la conversione del permesso di soggiorno dei minori affidati non è richiesta la frequenza biennale di un progetto di integrazione, ma solo l’acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri, da richiedere d’ufficio. La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui l’onere della richiesta non può gravare sull’istante, evitando che l’inerzia amministrativa si traduca in un diniego illegittimo.
La causa è stata quindi definita con sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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