Pericolo di fuga nell’estradizione passiva e criteri cautelari (Cass. pen. Sez. VI n. 3451 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo al concreto pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto e al conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo internazionale di consegna dell’estradando. Il pericolo di fuga, pur dovendo ancorarsi a concreti elementi, non richiede condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento né condotte prodromiche, essendo sufficiente un giudizio prognostico fondato su una serie di indici, vicini nel tempo, che comprovino, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento. In sede di legittimità, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., l’area delle censure è delimitata alla sola violazione di legge: restano esclusi i vizi logici della motivazione che non si traducano in difetto o apparenza degli argomenti, nonché la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che il giudice abbia preso in considerazione o che risultino assorbiti.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, dopo avere emesso mandato di arresto estradizionale nei confronti di un cittadino straniero per i reati di sequestro di persona e coercizione al fine di fornire falsa testimonianza contestati da un Tribunale albanese, ha rigettato l’istanza difensiva di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico.
Il giudice territoriale ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga — presupposto richiesto dall’art. 716 cod. proc. pen. — in ragione della gravità del fatto, dell’entità della pena prevista in Albania, dell’allontanamento dell’estradando dall’Albania subito dopo la commissione del reato e ha escluso valenza alla situazione familiare. Avverso l’ordinanza l’estradando ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità. L’art. 719 cod. proc. pen. delimita l’area delle censure avverso le decisioni de libertate alla sola violazione di legge. Restano così fuori i vizi logici della motivazione che non si traducano in difetto o apparenza degli argomenti, come pure la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che il giudice abbia in realtà considerato o che risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento.
Nel merito, la Corte richiama il principio, qualificato come ius receptum, secondo cui nell’ambito di una procedura di estradizione passiva la sussistenza del pericolo di fuga va valutata secondo i criteri dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo al concreto pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto. Vengono citati in proposito Sez. 1 n. 50746 del 2023, Sez. 6 n. 42803 del 2005, Sez. 6 n. 6664 del 2015 e Sez. 6 n. 50161 del 2019.
Il pericolo di fuga, sottolinea la Corte, non richiede condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento né condotte prodromiche: è sufficiente un giudizio prognostico ancorato a una serie di indici, vicini nel tempo, che comprovino anche in via sintomatica un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento tale da necessitare un intervento cautelare.
Applicando tali coordinate, la motivazione della Corte territoriale non è né apparente né giuridicamente errata. Il giudice di merito ha evidenziato che l’estradando si è recato in Albania commettendo il reato per cui è stato emesso il mandato di arresto estradizionale, facendo poi rientro in Italia pur avendo nel nostro Paese un nucleo familiare. Tale circostanza rende irrilevanti, per escludere il pericolo di fuga, sia la condizione familiare sia gli altri elementi documentati dalla difesa, in gran parte calibrati sul solo radicamento della compagna. A fronte di ciò, la gravità dei delitti e la pena severa prevista in Albania sostengono una motivazione logica e autonoma rispetto a quella del pubblico ministero, confermando che la presenza dell’estradando in Italia è occasionale.
Il secondo e il terzo motivo — solo formalmente proposti per violazione di legge — sono dichiarati rispettivamente generico e aspecifico. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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